Nel contratto d'albergo il gestore della struttura ha l'obbligo di tutelare l'incolumità del cliente durante il soggiorno. Lo ha ricordato la Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza n. 155 dell'8 aprile 2026.
Secondo i giudici, nei contratti di ospitalità, ristorazione e trasporto il cliente affida non solo beni ma anche la propria persona alla controparte. Da questo rapporto nasce un obbligo di protezione che impone all'albergatore di garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e sorveglianza.
Il contratto d'albergo viene qualificato come contratto misto o atipico, perché comprende una pluralità di prestazioni: alloggio, servizi accessori, custodia e assistenza. Tra i servizi tipici rientrano la fornitura della biancheria, il riordino delle camere, il portierato, la gestione delle utenze e altri servizi collegati al soggiorno.
La Corte evidenzia che il rispetto formale delle norme non basta a escludere la responsabilità della struttura. L'albergatore risponde infatti dei danni subiti dal cliente quando mancano adeguate misure di protezione o quando queste non funzionano correttamente.
Il contratto può essere concluso anche verbalmente, telefonicamente oppure tramite strumenti elettronici, senza particolari requisiti di forma.
La sentenza richiama inoltre la disciplina prevista dagli articoli 1783 e seguenti del Codice civile sulla responsabilità per le cose portate in albergo. L'albergatore risponde della perdita, distruzione o sottrazione dei beni introdotti dal cliente nella struttura, entro determinati limiti economici previsti dalla legge.
La responsabilità diventa però illimitata se il danno deriva da colpa dell'albergatore, dei familiari o dei collaboratori della struttura. Nessuna limitazione è inoltre ammessa per i beni consegnati direttamente in custodia oppure quando il gestore rifiuta senza motivo di riceverli.
Sono infine nulli gli accordi con cui la struttura tenta di escludere preventivamente la propria responsabilità verso il cliente.
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