Il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria riconosce l'adozione del figlio dell'ex convivente, valorizzando il legame affettivo e l'interesse del minore. Ne parliamo con l'avvocato Simone Marchetti


Dal tribunale per i minorenni dell'Umbria arriva una decisione importante che valorizza i legami affettivi e sociali, affermando la prevalenza della continuità educativa ed affettiva sul dato biologico nel momento in cui ad essere in gioco è l'interesse superiore del minore.

La vicenda

La vicenda, decisa con sentenza dal tribunale di Perugia (sotto allegata), ha per protagonisti una coppia di genitori non coniugati con un figlio, la quale, dopo circa dieci anni di convivenza, si separa ed opta per l'affidamento condiviso paritetico del bambino.

Con la coppia ha sempre convissuto anche un altro bambino, di due anni più grande, avuto da precedente relazione della madre e mai riconosciuto dal padre biologico.

Con quest'ultimo bambino il genitore "non biologico" ha sviluppato negli anni un profondo e stabile rapporto affettivo assimilabile in tutto e per tutto ad un rapporto padre/figlio; i fratelli, inoltre, sono "inseparabili" tanto che, dopo la cessazione della convivenza, il fratello grande segue il fratello piccolo nei giorni "di spettanza" presso il padre e con questi ultimi permane.

Stando così le cose, il padre "non biologico" o "sociale" che dir si voglia si rivolge al Tribunale per i Minorenni per richiedere l'adozione del bambino in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 184/1983 lettera d).

La decisione

Ad avviso del Tribunale minorile umbro, "sebbene la madre naturale del minore e il ricorrente si siano di fatto separati, è evidente che l'adozione del minore da parte dell'istante sia idonea a realizzare il preminente interesse del medesimo, dovendosi salvaguardare la continuità affettiva, la conservazione del rapporto affettivo, educativo e di sostegno materiale e morale già consolidato all'interno del nucleo familiare e conferire tutela giuridica alla stabile e pregressa situazione familiare".

Ed ancora che "il legame affettivo tra il ricorrente e il minore (...) è tale per cui il bambino ha sempre considerato il Sig. (...) quale proprio padre (anzi, ha creduto che fosse tale fino a poco tempo fa), sicché il bambino mantiene il proprio interesse ad essere adottato dal ricorrente anche se il legame di coppia con la madre naturale è venuto a cessare". Il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria osserva infine che "anche dopo la separazione tra i genitori il minore ha continuato a vedere regolarmente l'istante, seguendo il fratello (...) quando questo si recava dal padre nei giorni di sua "spettanza".

Del resto, la madre del minore, pur essendosi separata dal ricorrente, ha prestato il consenso all'adozione, riconoscendo essa stessa il legame tra l'istante e il figlio e la necessità che al rapporto sia conferito riconoscimento giuridico nell'interesse di (...)".

Con sentenza, depositata in data 05/02/2026, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha dichiarato quindi l'adozione in casi particolari del minore, ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 184/1983 lettera d).

Avv. Marchetti: "Un notevole passo avanti nell'interesse del minore"

"Una grande soddisfazione, umana e professionale" esprime l'avv. Simone Marchetti del Foro di Perugia, esperto di diritto di famiglia e legale dell'adottante.

"La legge sull'adozione prevede, tra i cosiddetti casi particolari, la possibilità di adottare il figlio del coniuge. Con la diffusione delle convivenze, si è riconosciuta, estensivamente, anche la possibilità di adottare il figlio del convivente. Ma nel provvedimento di cui parliamo è stato fatto un ulteriore passo in avanti: si è riconosciuta la possibilità di adottare il figlio dell'ex convivente ovverosia si è dato rilievo e riconoscimento formale all'interesse del minore ad essere adottato dal padre sociale, anche se il legame di coppia con la madre naturale è venuto a cessare" prosegue l'avvocato.

"La sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria è un provvedimento inedito, di straordinaria importanza e rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei cosiddetti "legami sociali" o "affettivi", riconoscendo - conclude il legale - che l'amore e la continuità educativa possono, e devono, prevalere sulla rigidità dei legami di sangue quando a essere protetto è l'interesse superiore del minore".

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