La Cassazione conferma la natura ordinatoria del termine: facoltà difensiva consentita fino alla richiesta di rinvio a giudizio

La vicenda processuale

L'imputato veniva raggiunto da un decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 2 e 4 D.Lgs. 74/2000. In sede di prima udienza, la difesa eccepiva la nullità del decreto, stante l'illegittimo rigetto dell'istanza di interrogatorio, ritenuta tardiva dal PM, in quanto depositata dopo il decorso dei venti giorni dalla notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p. La difesa rilevava, tuttavia, che il dies a quo della decorrenza del termine sarebbe ancorato al giorno del rilascio delle copie degli atti, perché solo in quel modo viene assicurato un effettivo contraddittorio; e a tutto voler concedere, stante la natura ordinatoria del termine, il PM ha comunque il dovere di procedere con interrogatorio, laddove l'istanza pervenga prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Sia Tribunale che Corte d'appello respingevano l'eccezione e condannavano l'imputato per i reati a lui ascritti.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo plurimi motivi, il primo dei quali proprio attinente alla violazione di legge in riferimento alla violazione dell'art.415 bis c.p.p. e, di conseguenza, del diritto di difesa.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità (Cass. pen., Sez.III, 27-4-2026, n. 15082) precisava i due sottoprofili emergenti dalla questione: a) il dies a quo del termine di 20 giorni (ossia se decorrente dalla notifica o dal momento del rilascio delle copie); b) la natura ordinatoria del termine e obbligo del P.M. di effettuare l'interrogatorio chiesto prima dell'esercizio dell'azione penale, anche se oltre i 20 giorni. L'art.415 bis c.p.p. va letto in combinato disposto con l'art.552 c.2 c.p.p., il quale dispone che il decreto di citazione è nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 c.3 qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis, con inevitabili riflessi sull'esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e, convenzionalmente, con l' art. 6 par. 3, lett. b), CEDU (che attribuisce all'accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa).

I Giudici territoriali non si sono confrontati adeguatamente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui, stante la natura ordinatoria del termine, la difesa ha diritto a richiedere e ottenere interrogatorio fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo tale indirizzo, la mancata effettuazione dell' interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell'atto ex artt. 416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 - 01; in precedenza, si veda, sulla natura ordinatoria del termine, Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 -01; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 - 01; Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 - 01, quest'ultima avendo altresì precisato che, proprio in ragione della natura ordinatoria, i diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell' art. 416 cod. proc. pen.).

Pertanto, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, annullando entrambe le sentenze di merito e il decreto di citazione a giudizio, e trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica competente.


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