Merita il massimo risalto su LIA Law In Action la pronuncia fresca d'inchiostro del Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, sentenza n. 1165 del 26 febbraio 2026 - Giud. Francesco Moroni, in tema di abuso del diritto in ordine alla condotta dell'assicuratore che insiste sulla validità della clausola inserita in una polizza danni che consente, senza giustificazione alcuna, una liquidazione del pregiudizio penalizzante per l'assicurato che abbia fatto riparare il veicolo dal proprio carrozziere di fiducia.
Rinvenite la sentenza sabauda in calce al presente contributo.
Nella fattispecie, nella decisione del Tribunale, adìto dalla Compagnia assicurativa in funzioni di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1590 depositata in data 8 maggio 2023, di cui si chiedeva la riforma, riveste la qualità di attrice la Carrozzeria quale cessionaria del credito risalente ai pregiudizi del veicolo di proprietà della cedente.
Ringrazio sentitamente l'Amico e Collega Avv. Angelo Massimo Perrini del Foro di Torino per la chiara illustrazione delle problematiche sottese alla vicenda giudiziaria.
Buona lettura.
Integra abuso del diritto la condotta dell'assicuratore che insiste sulla validità della clausola inserita in polizza danni che consente, senza giustificazione alcuna, una liquidazione del danno penalizzante per l'assicurato che abbia fatto riparare il veicolo dal proprio carrozziere
V. Ass.ni /Carrozzeria C., Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, Sentenza 1165 del 26 febbraio 2026 GU F. Moroni
L'assicuratore che garantisce per i danni una vettura mediante la non obbligatoria polizza CVT può pagare in maniera differente il medesimo danno a seconda di chi quel danno ripara" In altri termini se è accertato che il danno indennizzabile è pari a 2.700 euro se ne possono liquidare solo 1300 se il veicolo viene riparato dalla carrozzeria non indicata dalla compagnia applicando, esclusivamente per tale ragione, una franchigia di 1500 euro"
A tale domanda il giudice di primo grado ha risposto negativamente invocando l'art. 1341 cc e il Codice del Consumo.
In forza del codice civile si assume infatti la inefficacia delle pattuizioni che consentono un simile risultato ove non specificamente sottoscritte o alternativamente e/o cumulativamente se ne invoca la nullità di protezione stabilita dal Codice del Consumo assumendo che tali clausole determinano ex 33 n.1 uno squilibrio di diritti e/o sono presuntivamente vessatorie in quanto clausole grigie di cui all' art. 33 n 2 lettera t) avendo l'effetto abusivo di limitare la facoltà di contrarre con terzi.
Della questione la Cassazione è stata ripetutamente investita sotto diversi profili. Se tra i giudici di merito permane un certo sfavore verso tali pattuizioni ad oggi tuttavia le decisioni della Cassazione, inevitabilmente anche per la loro natura di giudizi a critica vincolata, non hanno sempre consentito di giungere a soluzioni soddisfacenti per risolvere quella che appare un'evidente iniquità.
È in questo contesto che va collocata la recente sentenza 1165 del 26 febbraio 2026 nella quale il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in grado di appello sulla vicenda, ha individuato ulteriori e diversi profili di criticità nelle pretese degli assicuratori fino ad oggi sanzionate sotto il profilo della vessatorietà ora invece anche con riferimento alla buona fede contrattuale.
Il quadro generale e il Codice Civile
E' noto che quelle di cui si discute (le "clausole") sono le pattuizioni contenute tra le condizioni generali di contratto la cui efficacia è regolata in via generale dall'art. 1341 del Codice Civile. Tale articolo prevede che le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell'altro solo se specificamente approvate per iscritto qualora (quanto alle ipotesi che qui interessano) tali clausole (i) "stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità" o (ii) "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi".
Franchigie e massimali
La Cassazione si è più volte occupata di clausole che nella sostanza inducono il consumatore a riparazioni contrattualmente vincolate. Ciò non avviene (quasi) mai in via diretta perché tali clausole non prevedono esplicitamente che non sia possibile rivolgersi ad una carrozzeria di libera scelta, ma l'obiettivo viene perseguito in via mediata mediante discriminatori incrementi di franchigia o mediante l'applicazione di massimali penalizzanti, il tutto sempre collegato alla scelta del riparatore.
Ad oggi la Cassazione è stata sostanzialmente chiamata solo a decidere della vessatorietà di singole pattuizioni in relazione al loro contenuto giuridico / semantico e ciò ha fatto affermando via via che non è vessatoria, dunque non necessita di specifica sottoscrizione ex art. 1341 cc, la singola clausola che prevede una franchigia, uno scoperto o un massimale sia pure collegato o in dipendenza della circostanza che il veicolo venga riparato presso una determinata carrozzeria.
Trattandosi di clausole denunciate sempre sotto il profilo della asserita limitazione della responsabilità del predisponente la Cassazione ha ritenuto, ovviamente, che la sola circostanza di stabilire una franchigia non abbia l'effetto di predisporre limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore. Questo e solo questo è dunque quello che ad oggi sul punto "specifica sottoscrizione" ha detto la Cassazione che invece non è stata ancora chiamata a verificare ex art. 1341 cc se clausole che prevedono (i) una limitazione della facoltà di scegliere il riparatore (quando si dispone espressamente l'obbligo di far riparare esclusivamente da un riparatore fiduciario) e (ii) uno sfavorevole trattamento economico collegato alla scelta del riparatore, possano o debbano richiedere la doppia sottoscrizione ex 1341 cc in quanto come previsto da tale norma (sul punto piuttosto misconosciuta) pattuizioni che "stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte … restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi".
La riparazione in convenzione
Altra questione di cui è stata pure investita la Cassazione è la vessatorietà della clausola che preveda per l'assicuratore l'obbligo di riparare il veicolo a propria cura e spese. Anche tale pattuizione non costituisce certo limitazione della responsabilità dell'assicuratore prevedendosi con tale clausola una modalità dell'adempimento della obbligazione assunta. E difatti la Cassazione si è pronunciata in tal senso non essendo stata chiamata in quel giudizio ad analizzare il generale impianto contrattuale o l'effetto eventualmente discriminatorio di quella pattuizione.
Il corretto inquadramento della vicenda ex 1469 bis
Ma la questione, quanto a tali clausole, non può certo limitarsi alla verifica della sussistenza o della necessità di una specifica sottoscrizione. Infatti nel caso di contratti tra professionisti e consumatori vale l'art. 1469 bis che prevede che si debba applicare il Codice del Consumo ove più favorevole: "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". E certamente il d.lgs 6 settembre 2005 n. 206, Codice del Consumo, è normativa più favorevole applicandosi in tali frangenti l'art. 33 n. 1 e n. 2 oltre che gli artt. 34 e 36.
Anche se la applicazione di tale normativa dovrebbe avvenire d'ufficio non sempre però la quesitone è stata posta con chiarezza ai giudici di merito dinanzi ai quali solitamente ci si limita a dedurre sic et simpliciter la "vessatorietà" di tali pattuizioni senza chiarirne le ragioni.
L'art. 33 n. 1 in particolare consente di sottoporre a scrutinio di vessatorietà tutte le pattuizioni di qualsivoglia contratto che possono essere colpite da nullità di protezione ex art 36 se "malgrado la buona fede (del professionista), determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Ed è evidente che al giudice di merito dovrebbe essere affidato esplicitamente il compito di stabilire, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se il fatto innegabile che il diritto di scegliere liberamente (dunque senza penalizzazioni) il carrozziere spetti solo al professionista e non al consumatore sia circostanza che integra o meno lo squilibrio di diritti dal quale discende la nullità di protezione della clausola che lo ha determinato. E difatti la Cassazione sul punto nulla mai ha detto e quando lo ha fatto ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'assicuratore.
L'art. 33 n. 2 contiene invece l'elenco delle cd clausole grigie. Tra queste (lettera t) vi sono le pattuizioni che hanno "per oggetto, o per effetto di" … "sancire a carico del consumatore … restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi". In presenza di pattuizioni che abbiano un tale effetto (dunque non si valuta il contenuto giuridico o semantico della pattuizione ma il suo effetto) il giudice di merito è esonerato dall'indagare se da tali clausole derivi o meno lo squilibrio di diritti posto che tale accertamento è stato compiuto dal legislatore. Il giudice infatti deve unicamente procedere, previa sussunzione della fattispecie nella norma di riferimento, ad applicare la nullità di protezione.
La norma di cui al 33 n. 2 è fattispecie concorrente ma differente rispetto al n.1 prevedendo infatti che le pattuizioni in elenco "si presumono vessatorie fino a prova contraria" e l'unico rimedio per il professionista che intenda avvalersene è dimostrarne non già la specifica sottoscrizione (rimedio che vale solo a sanare la inefficacia comminata dal codice civile all'art. 1341) ma la avvenuta approvazione a seguito di trattativa che la giurisprudenza richiede debba avere i caratteri della individualità, serietà ed effettività requisiti tutti difficilmente dimostrabili nella sottoscrizione di un contratto per adesione.
La Cassazione e il Giudice del merito
In tale quadro va rilevato come sia intervenuta una pronuncia di legittimità (33402/24) che ha deciso questione relativa a identica clausola di identica polizza oggetto della pronuncia 1165/26 del Tribunale di Torino qui in commento, ove in sede di legittimità si è statuito che tale pattuizione non fosse "di per sé sola" vessatoria.
Per quanto tale valutazione sia avvenuta in sede di legittimità, dunque con apprezzamento che forse sarebbe stato più di competenza del giudice di merito, è indiscutibile dalla lettura del principio di diritto che la Cassazione si sia limitata anche in questo caso alla disamina della clausola singolarmente interpretata avendo infatti sostenuto che la stessa "non è di per sé sola" vessatoria.
La valutazione di legittimità è dunque avvenuta sul dato letterale e semantico con riferimento evidentemente al solo oggetto della clausola, dunque alla sola prima parte dell'endiade del 33 n. 2 Cod. Cons. ("clausole che hanno per oggetto, o per effetto"), oggetto in questo caso in sede di legittimità ritenuto di per sé solo non idoneo a restringere la libertà negoziale.
La questione non è irrilevante. La valutazione di una pattuizione sotto il profilo del suo effetto costituisce elemento di rilievo, introdotto dopo il recepimento della direttiva euro unitaria che ha portato alla attuazione delle norme poi trasfuse nel Codice del Consumo. In altri termini con la direttiva 93/13 CEE è stata ampliata l'area di tutela del consumatore estendendola rispetto a quella tradizionalmente prevista al secondo comma dell'art. 1341 cc, norma che si rivolge alle sole clausole che direttamente "stabiliscono" o "sanciscono" restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi per richiederne, a pena di nullità, specifica sottoscrizione. Ora invece è possibile e si deve anche guardare all'effetto che tali clausole tra loro combinate ed all'interno del contratto determinano, ciò appunto per evitare che con abuso del diritto si possa determinare, combinando tra loro singole disposizioni di per sé sole astrattamente legittime, un effetto complessivamente abusivo.
Quella Cassazione dunque, per espressa affermazione contenuta nel principio di diritto enunciato, non pare chiudere la questione che, come si è detto, è relativa non certo alla mera valutazione di una pattuizione "di per sé sola" analizzata ma deve esserlo con riguardo al più ampio "effetto" di tale clausola la cui corretta valutazione non può certo avvenire singolarmente ma, per espressa previsione normativa, ai sensi dell'art. 34 n. 1 Cod. Cons deve avvenire "tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende."
Valutazioni queste che paiono tutte esulare dal controllo di legittimità competendo invece al giudice del merito.
La sentenza 1165 del 26 febbraio 2026 del Tribunale di Torino: l'abuso del diritto
In questo contesto il Tribunale di Torino è stato chiamato, quale giudice di appello, a valutare la sentenza con la quale il Giudice di pace del capoluogo subalpino aveva ritenuto vessatorie le pattuizioni di una polizza che stabiliva una franchigia di 1.500 € non in relazione all'evento dannoso e alle sue modalità di accadimento ma per il caso di riparazione fuori dal circuito convenzionato.
In questo caso il Tribunale di Torino, accantonata la questione vessatorietà, nella propria sentenza ha comunque adeguatamente e correttamente esaminato il merito della pattuizione anche sotto il profilo del suo effetto giungendo a una soluzione di merito che non pare prestarsi a censura alcuna nella applicazione delle norme di diritto.
Il disvalore della pattuizione ex art 2 Cost. alla luce del principio della buona fede
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità il Tribunale di Torino, accantonata come si è detto la quesitone della vessatorietà, esamina la questione sottopostagli alla luce del diverso profilo della buona fede e lo fa partendo dal principio di solidarietà ex art. 2 Cost. alla luce del quale è noto che può essere effettuata ogni valutazione anche in maniera tale da consentire di limitare le richieste e i poteri riconosciuti al titolare del diritto.
Ciò premesso il Tribunale osserva, motivando con richiami a pronunce di legittimità, che unica ratio della pattuizione per cui è causa è quella di "circoscrivere la scelta dell'assicurato alle sole carrozzerie convenzionate", il che integra una "scelta volta a limitare il rischio economico della Compagnia Assicuratrice in qualità di debitrice nei confronti del primo" cioè dell'assicurato.
La clausola: limite al rischio economico della compagnia o abuso del diritto"
Richiamati compiutamente i principi in tema di divieto dell'abuso del diritto il Tribunale rileva che "il predetto principio comporta il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di un diritto che, in astratto, spetta effettivamente a chi lo esercita o lo rivendica, tuttavia, in concreto, non comporta alcun vantaggio apprezzabile e degno di tutela giuridica a favore del soggetto che lo esercita, mentre al contrario causa uno specifico danno a carico di altro soggetto, conto il quale esso viene esercitato o rivendicato".
Pertanto ne consegue che "anche in materia di obbligazioni e contratti è individuabile quel principio che vieta l'abuso del diritto, imponendo un bilanciamento delle utilità; tale assunto è desumibile da specifiche norme del codice civile, come l'art. 1256 c.c. che disciplina la mancanza di interesse del creditore a conseguire la prestazione e l'art. 1455 c.c. che regola la scarsa importanza dell'inadempimento in relazione all'interesse dell'altro contraente, nel senso che la pretesa esorbitante travalica i limiti interni al diritto stesso a fronte del non cedevole interesse altrui, o da clausole generali come l'art. 1175 c.c. che impone la «correttezza» nel rapporto obbligatorio, e gli artt. 1337, 1359, 1366 e 1375 c.c. che impongono il rispetto della buona fede in ogni fase del contratto per salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio (cfr Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151)".
Inesigibile la pretesa dell'assicuratore che determina un sacrificio sproporzionato dell'assicurato
Il Tribunale dunque dopo aver ulteriormente approfondito in termini generali il quadro di applicazione alle obbligazioni contrattuali dell'abuso del diritto chiarisce, con valutazione applicabile alla vicenda oggetto di appello, come "in questo senso, pur esercitando una facoltà inerente al diritto stesso, è possibile arrecare ad altri un danno sproporzionato rispetto al vantaggio che il titolare si attende".
Con tali premesse il Tribunale precisa che quella svolta nel grado di appello è una valutazione inequivocabilmente di merito: "la sanzione relativa all'abuso del diritto fonda, dunque, le proprie ragioni su un principio immanente al nostro ordinamento giuridico e postula un bilanciamento di interessi tra il titolare del diritto e i terzi antagonisti la cui valutazione non può che essere effettuata in sede giustiziale. Tuttavia, stante l'assenza di stabili criteri di risoluzione di tali conflitti è riconosciuto al giudicante una certa discrezionalità nella disamina del caso concreto".
La valutazione di merito del Tribunale
"Emerge chiaramente dall'atto di appello che la decisone del versamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta è stata dettata esclusivamente dal far valere la clausola avente ad oggetto la franchigia di € 1.500 prevista, come nel caso in esame, in ipotesi di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata".
Da tale premessa di merito, il Tribunale fa discendere la ulteriore considerazione secondo la quale "ora, appare evidente che la detrazione apodittica di una franchigia, volta a tutelare il rischio assicurativo posto in capo alla Compagnia Assicuratrice, non può che essere qualificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175, 1366 e 1375 quale condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, in difetto di prova circa l'esistenza in concreto di un interesse meritevole di tutela nonché di un apprezzabile vantaggio per V. Assicurazioni S.p.a., l'applicazione della franchigia di € 1.500 non può che causare solamente uno specifico danno a carico dell'assicurato."
La conclusione
Il Tribunale conclude infine il ragionamento chiarendo che "nella fattispecie in esame, invece, seppur in assenza del carattere vessatorio della clausola, non viene prospettato né individuato l'interesse meritevole di tutela fatto valere da parte appellante nella detrazione apodittica della franchigia, mentre al contrario è evidente lo svantaggio patito dall'assicurato". Pertanto "in conclusione, per le motivazioni fino a qui esposte con riferimento alla clausola in esame, sebbene non sia qualificabile quale "clausola vessatoria", la stessa non può trovare applicazione nel caso in esame in forza degli artt. 1175,1366 e 1375 e alla luce del principio di divieto dell'abuso del diritto."
La impossibile quadratura del cerchio in presenza di evidente ingiustificato svantaggio in capo all'assicurato
Occorre sottolineare che il Tribunale, osservando che la compagnia non ha dato prova del vantaggio che avrebbe avuto nel rivolgersi al proprio riparatore, prende atto della giurisprudenza di legittimità che avrebbe sostenuto la legittimità di tali pattuizioni "sul presupposto di una scelta operata nel miglior interesse economico della Assicurazione in assenza di un ingiustificato svantaggio in capo all'assicurato."
È evidente però che in casi simili è impossibile non ravvisare ingiustificati svantaggi in capo all'assicurato tali da consentire di legittimare la pretesa abusiva dell'assicuratore anche nell'ipotesi in cui questi allegasse ipotetici "risparmi".
È ovvia constatazione, sempre rilevabile in sede di merito e certo non contestabile in sede di legittimità, che quella di riparare sia prestazione di fare non fungibile e sul piano della tutela dei diritti è altrettanto ovvio che non sia la stessa cosa riparare un veicolo a regola d'arte nell'interesse del proprietario piuttosto che con modalità e tecniche scelte dal debitore. Scegliere da chi far riparare la propria auto non è indifferente e cosa sia meglio per il danneggiato lo può decidere solo quest'ultimo. Non pare corretto sostenere che per il danneggiato non cambi nulla e sia indifferente percepire l'ammontare integrale dell'indennizzo in denaro anziché l'automobile riparata. Allo stesso modo non è corretto sostenere che un carrozziere vale l'altro: la riparazione di un veicolo è prestazione artigianale, non industriale e non standardizzabile. Non è poi la stessa cosa sostituire i ricambi danneggiati o ripararli, utilizzarne di prima scelta o equivalenti, usare vernici di marca o succedanei. In sostanza non è la stessa cosa riparare a regola d'arte o in economia. In questo senso la imposizione del riparatore diminuisce la tutela dei diritti del consumatore ed è evidente come non si possa sostituire la valutazione del debitore alla valutazione che solo l'interessato può fare del danno patito e dei modi di compensarlo.
Quella del Tribunale di Torino appare dunque una soluzione che, a prescindere da un sempre possibile revirement di legittimità in tema di abusiva limitazione della facoltà di contrare con terzi, certamente contribuisce a valorizzare il ruolo del giudice del merito che, in queste vicende, si trova a decidere costretto tra le richieste di tutela dei consumatori e taluni rigori inevitabilmente indotti dalla natura a critica vincolata della giurisprudenza di legittimità.
Autore: Angelo Massimo Perrini
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