La Corte costituzionale (sent. 30/2026) ritiene che non via sia alcun pregiudizio nel divieto di una seconda concessione dell'istituto

La questione di legittimità

Il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.168 bis c.p. (che disciplina l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova), in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di concessione, per la seconda volta, della sospensione con messa alla prova dell'imputato. In via subordinata, rilevava profili di illegittimità nella parte in cui non si prevede la possibilità di concedere la messa alla prova per la seconda volta, dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di esito positivo della prima m.a.p.

Per sommi capi, il Giudice fiorentino motivava l'ordinanza di rimessione intravedendo, da una parte, un trattamento deteriore rispetto ad altri riti (decreto penale, patteggiamento, oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie), dall'altra, un irragionevole divieto per un istituto connotato da vantaggi per l'imputato, come la risocializzazione, e lo Stato, in quanto trattasi di strumento deflattivo e finalizzato alla rieducazione.

La decisione della Consulta

La Corte costituzionale, dopo aver decretato l'ammissibilità della questione, ha delineato i motivi per cui non possa definirsi fondata.

Preliminarmente, onde esaminarne la natura, viene ricordato che l'istituto trae origine dalla proposta di legge A.C. n.331 - XVII Legislatura. Dal dibattito parlamentare è emersa la finalità del medesimo: offrire "ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolgere una funzione deflattiva dei procedimenti penali in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Anche in questo caso si è cercato di coniugare due diverse esigenze: quelle rieducative della persona che potrebbe aver commesso un reato e quelle di sicurezza della società, che non può
tollerare che non si svolgano processi quando questi potrebbero concludersi con condanne necessarie sotto i diversi profili che la pena deve avere secondo la Costituzione» (A.C. - XVII Legislatura - Discussioni - Seduta del 24 giugno 2013 - Resoconto stenografico - pagina 103).

La scelta di procedere con la m.a.p. non implica una decisione nel merito e, quindi, non vi è alcuna pronuncia che possa intaccare la presuzione di innocenza dell'imputato. Tanto è vero che l'accesso all'istituto non contempla una condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese legali della persona offesa.

Prosegue la Corte che la circostanza che la persona si sia già avvalsa una volta di tale percorso alternativo preclude dunque una sua seconda attivazione non in ragione di un giudizio di colpevolezza per il fatto rispetto al quale il procedimento era stato sospeso, ma semplicemente in quanto l'esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito, e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie. Questa scelta rientra nel libero apprezzamento del legislatore nella modulazione di istituti di diritto punitivo non carcerario.

I raffronti con gli altri riti alternativi non regge: il patteggiamento e il decreto penale sono equiparti a sentenze di condanna; così come l'oblazione che si concretizza in un pagamento di una pena pecuniaria e ha distinto ambito applicativo. Parimenti non c'è ragione di ravvisare sperequazione nel fatto che l'imputato possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, perché essa ha l'antecedente ineludibile della pronuncia di condanna.

Il carattere spiccatamente premiale della dichiarazione di estinzione del reato, in caso di esito positivo della m.a.p., giustifica, quale contrappeso tutt'altro che irragionevole e sporporzionato, il divieto di una seconda concessione e il perdurare di tale divieto anche dopo un determinato lasso di tempo. In definitiva, l'individuazione del limite alla fruizione della messa alla prova è parte del bilanciamento attuato dal legislatore ed è funzionale all'obiettivo di garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.



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