Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 84/2026 (sotto allegata) in sede di appello ha ribaltato la pronuncia di primo grado con cui l'utente oltre il rigetto del ricorso era stato anche condannato alle spese di lite ed ha annullato un verbale per violazione dell'art.146 c.d.s. (passaggio semaforico con il rosso) redatto dal Comune di Riccione a carico dello scrivente avv. Paolo Littera che si era difeso in proprio, compensando poi le spese del doppio grado.
Per la prima volta un Tribunale d'Italia, ha confermato un importante principio e si è pronunciato, equiparando la necessità per legge della omologazione, anche per i Photored e assimilati, strumenti volti a sanzionare da remoto in questo caso chi oltrepassi la linea rossa al semaforo.
L'assenza di omologazione rende le sanzioni nulle
Il Tribunale civile di Rimini, ha sancito dunque la necessità della omologazione dello strumento di rilevazione impiegato ed ha così motivato: "In conclusione, la pronuncia di primo grado è erronea e deve essere riformata nella parte in cui ha escluso che la procedura di omologazione si estenda anche alle infrazioni di cui all'art. 146, comma 3, c.d.s., estendendosi solo alle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità".
La sentenza segue l'orientamento ormai costante ed esclusivo della Corte di Cassazione e delle sue pronunce n. 10505/2024 e n. 26521/2025, che apre il dovere di omologazione anche ad altri accertamenti da remoto come in questo caso per i photored.
Avv. Paolo Littera - Foro di Bologna
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