Il Tribunale di Ancona chiarisce quando le somme versate tra conviventi costituiscono obbligazione naturale e non possono essere restituite

Prestazioni spontanee e doveri morali

Con la sentenza n. 182 del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Ancona ha affrontato il tema dell'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ribadendo che essa ricorre quando una persona esegue spontaneamente una prestazione pur non essendo giuridicamente obbligata, ma sentendosi vincolata da un dovere morale o sociale.

In tali casi, quanto versato non può essere richiesto indietro.

I requisiti per la non ripetibilità

Perché una prestazione sia qualificabile come obbligazione naturale occorrono due condizioni:

  • l'esistenza, nel caso concreto, di un dovere morale o sociale effettivamente avvertito dal soggetto che paga;

  • la proporzione tra quanto corrisposto e le condizioni economiche del solvens, nonché l'adeguatezza dell'attribuzione rispetto alle circostanze.

L'assenza di tali presupposti esclude la tutela prevista dall'art. 2034 c.c.

Rapporti di coppia e attribuzioni patrimoniali

Il giudice ha precisato che le somme versate tra conviventi more uxorio possono integrare un'obbligazione naturale quando siano coerenti con i doveri di solidarietà e assistenza reciproca maturati nel rapporto e risultino proporzionate.

Non ogni relazione sentimentale, tuttavia, giustifica trasferimenti patrimoniali irripetibili. Se l'elargizione determina un mero arricchimento dell'altro partner, senza collegamento con obblighi morali condivisi e senza equilibrio tra esborso e condizioni economiche, non può parlarsi di obbligazione naturale. L'onere di dimostrare tali elementi grava su chi invoca questa qualificazione.

Convivenza di fatto e solidarietà

La convivenza di fatto, valorizzata anche dalla legge n. 76/2016, comporta un legame affettivo stabile e doveri di collaborazione e assistenza, pur in assenza di un vincolo matrimoniale. Molti aspetti della vita comune restano affidati alla spontaneità delle parti, ma possono assumere rilievo giuridico quando si traducono in comportamenti coerenti con un dovere morale socialmente riconosciuto.

In questa prospettiva, anche dopo la cessazione della convivenza, un contributo economico può essere qualificato come obbligazione naturale, purché ricorrano i requisiti di proporzionalità e adeguatezza richiesti dall'art. 2034 c.c.


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