Violenza coniugale e responsabilità separazione
Con la sentenza n. 51 del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Como (sezione I) ha ribadito che condotte quali ingiurie, minacce, percosse e lesioni poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro integrano violazioni particolarmente gravi dei doveri matrimoniali.
Tali comportamenti sono sufficienti, di per sé, a giustificare sia la dichiarazione di separazione personale per intollerabilità della convivenza sia l'addebito a carico dell'autore delle violenze. In questi casi, il giudice non è tenuto a confrontare la condotta dell'autore con quella del coniuge vittima, trattandosi di fatti di eccezionale gravità, comparabili solo con comportamenti analoghi.
Anche un solo episodio è sufficiente
Il principio si applica anche qualora la violenza si concretizzi in un unico episodio. Inoltre, la circostanza che l'episodio sia intervenuto quando la crisi coniugale era già in atto non attenua la sua rilevanza: la violenza resta comunque inaccettabile e assume un ruolo causale decisivo rispetto alla rottura del rapporto.
Sul piano probatorio, l'accertamento di condotte violente comporta un alleggerimento dell'onere della prova ai fini dell'addebito, pur senza eliminarlo.
Convenzione di Istanbul e valutazione dei fatti
La ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011 (in Italia con legge n. 77/2013), vincolante anche per l'Unione europea, impone un'attenzione particolare ai fenomeni di violenza domestica, ma non consente di prescindere da un adeguato accertamento probatorio nel processo civile.
Riconciliazione e persistenza della responsabilità
Un'eventuale manifestazione di volontà riconciliativa non cancella automaticamente la gravità delle violazioni commesse. Perché la riconciliazione abbia effetti, deve tradursi in una concreta e condivisa ripresa della vita matrimoniale. In mancanza di un effettivo ravvedimento reciproco, la condotta lesiva conserva la propria capacità di compromettere definitivamente il rapporto.
Nessuna giustificazione nei problemi economici
Il Tribunale ha escluso che difficoltà finanziarie o una situazione debitoria rilevante possano giustificare comportamenti aggressivi.
Le violenze si pongono in contrasto con i doveri di rispetto, solidarietà e tutela della dignità personale che discendono dagli articoli 2 e 29 della Costituzione. Quando tali condotte incidono su diritti fondamentali della persona, superando la soglia minima di rispetto dovuta al partner, risultano idonee a fondare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile.
• Foto: 123rf.com







