Cassazione: identificazione senza cognome maritale
Con l'ordinanza n. 3534/2026, la Prima sezione civile della Cassazione ha affermato che, nelle liste elettorali e sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere indicate esclusivamente con il proprio nome e cognome, senza l'aggiunta automatica di quello del marito.
La decisione si fonda sui principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 14 della CEDU.
Il caso esaminato
La vicenda nasce dal ricorso di una elettrice che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, era stata identificata al seggio anche attraverso il cognome del coniuge, letto pubblicamente dallo scrutatore.
Ritenendo leso il proprio diritto al nome, la donna aveva citato in giudizio il Ministero dell'Interno davanti al Tribunale di Padova, chiedendo di essere individuata nelle attività elettorali solo con i propri dati anagrafici. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano però respinto la domanda, richiamando l'art. 5 del Dpr 223/1967 e l'art. 143-bis c.c., ritenendo obbligatoria l'aggiunta del cognome del marito.
L'evoluzione normativa
La Suprema Corte ha ricostruito il quadro legislativo evidenziando che:
-
il Dpr 223/1967 prevedeva l'indicazione del cognome maritale nelle liste elettorali;
-
la legge 120/1999, istitutiva della tessera elettorale, non impone tale obbligo;
-
il Dpr 299/2000 utilizza il verbo "può", configurando una facoltà;
-
la circolare del Ministero dell'Interno n. 75/2024 ha ammesso l'indicazione solo su richiesta dell'interessata;
-
il Dlgs 27/2025, convertito nella legge 72/2025, ha eliminato espressamente ogni obbligo.
Secondo la Cassazione, quest'ultimo intervento non rappresenta una rottura, ma la conclusione coerente di un percorso già avviato nell'ordinamento.
Principio di uguaglianza e diritto al nome
La Corte ha chiarito che anche la disciplina previgente doveva essere interpretata in modo conforme alle fonti sovranazionali, tra cui la Convenzione CEDAW, che impongono la rimozione di ogni disparità tra uomini e donne nei diritti personali.
È stata inoltre esclusa un'interpretazione dell'art. 143-bis c.c. che trasformi l'uso del cognome del coniuge in un obbligo. Né esigenze organizzative della pubblica amministrazione né richiami all'unità familiare possono giustificare una prassi potenzialmente discriminatoria.
La pronuncia rafforza così la tutela del diritto all'identità personale anche nell'ambito delle procedure elettorali.
• Foto: 123rf.com







