In caso di caduta di un motociclista provocata dalla presenza di brecciolino o materiale instabile sull'asfalto, spetta all'ente proprietario o gestore della strada dimostrare che il conducente non abbia adottato una condotta di guida prudente. In assenza di tale prova, la responsabilità non può essere automaticamente attribuita all'utente della strada.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1478 del 2026, che ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame della vicenda.
L'episodio risale al 9 settembre 2012, quando un motociclista, mentre percorreva la strada provinciale n. 147, in un tratto curvilineo, perdeva il controllo del mezzo a causa di detriti presenti sul manto stradale. A seguito dell'incidente, il conducente aveva richiesto il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni personali, invocando la responsabilità della Provincia ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del codice civile.
In primo grado la domanda era stata accolta, ma la decisione era stata ribaltata in appello, con esclusione della responsabilità dell'ente pubblico. Da qui il ricorso in Cassazione.
La Suprema corte ha osservato che la sola presenza di segnaletica di pericolo non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'ente, se non viene accertato in modo concreto se il motociclista abbia effettivamente adeguato la velocità alle condizioni della strada. Proprio questa verifica fattuale dovrà ora essere compiuta dal giudice del rinvio.








