L'investimento di un pedone rientra tra gli eventi dannosi derivanti dalla circolazione stradale anche in assenza di collisione tra veicoli. In tali ipotesi trova applicazione l'articolo 2054, primo comma, del codice civile, che pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità, salvo prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Lo ha ribadito il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1931 del 17 dicembre 2025.
La responsabilità del conducente può tuttavia essere esclusa quando risulti accertata l'oggettiva impossibilità di prevenire l'evento, circostanza che ricorre qualora il pedone abbia tenuto una condotta anomala e imprevedibile, tale da non consentire un tempestivo avvistamento o un'adeguata manovra di emergenza.
La presunzione di colpa prevista dall'articolo 2054 c.c. non impedisce, comunque, al giudice di valutare il comportamento del pedone investito. Ove emerga una violazione delle regole di prudenza o una condotta pericolosa, trova applicazione l'articolo 1227, primo comma, del codice civile, con conseguente concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro.
In questi casi, il giudice di merito deve partire dalla presunzione di responsabilità integrale del conducente e ridurne progressivamente l'incidenza in presenza di elementi idonei a dimostrare una colpa concorrente del pedone, valutando in concreto le modalità dell'attraversamento e le circostanze del fatto.
Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, spetta a chi agisce in giudizio provare l'accadimento del sinistro, il danno subito e il nesso causale. Solo una volta assolto tale onere può operare la presunzione di responsabilità a carico del conducente.
In conclusione, la violazione di una regola di comportamento da parte del pedone, come l'attraversamento fuori dalle strisce, non è di per sé sufficiente a escludere totalmente la colpa del conducente, ma è idonea a fondare un concorso di colpa, salvo che la condotta del pedone sia stata improvvisa e imprevedibile al punto da rendere inevitabile l'investimento.








