La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mero uso occasionale del cellulare non è, di per sé, idoneo a fondare una sanzione espulsiva, imponendosi una valutazione concreta della condotta alla luce dei principi di proporzionalità e gradualità sanciti dall'art. 2106 c.c.¹. È necessario accertare se il comportamento abbia determinato una sottrazione significativa di tempo alla prestazione lavorativa e se abbia inciso negativamente sull'organizzazione aziendale.
Secondo la Corte di Cassazione, il messaggiare durante l'orario di lavoro assume rilevanza disciplinare quando si traduca in una violazione non episodica dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c., compromettendo l'effettivo adempimento della prestazione². Particolare rilievo assumono la reiterazione della condotta, la sua durata, la mansione svolta e l'eventuale incidenza su profili di sicurezza o affidabilità.
Il licenziamento è stato ritenuto legittimo nei casi di utilizzo abituale e prolungato del telefono per finalità estranee al lavoro, soprattutto in presenza di regolamenti aziendali espressi o di precedenti sanzioni disciplinari, poiché idoneo a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario³. Al contrario, è stato escluso laddove il datore di lavoro non abbia dimostrato un concreto pregiudizio o in presenza di prassi aziendali di tolleranza.
Ne consegue che l'uso del cellulare in orario di lavoro non integra automaticamente giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, richiedendo un attento bilanciamento tra potere disciplinare datoriale e tutela del lavoratore.
Note
Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 2017, n. 22148.
Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2018, n. 8202.
Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3133.
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense- Criminologo
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