Tribunale di Lecce, sentenza n. 3817/2025: un chiarimento importante sui limiti delle cessioni di credito e sulla tutela del debitore


Una recente sentenza del Tribunale di Lecce (n. 3817/2025 del 19.12.2025) affronta una situazione che molte persone conoscono bene: ricevere un decreto ingiuntivo da una società che afferma di aver acquistato un credito da una banca e pretende il pagamento. Il giudice, però, ha ricordato un principio semplice ma fondamentale: chi chiede i soldi deve dimostrare, in modo chiaro, di averne davvero il diritto.

Non basta dire "abbiamo comprato il credito"

Nel caso esaminato, il credito era passato di mano più volte. In situazioni del genere non si può dare nulla per scontato. La società che agisce in giudizio deve dimostrare, con documenti completi e leggibili, tutti i passaggi che portano da chi vantava originariamente il credito a chi oggi ne chiede il pagamento. Il Tribunale di Lecce ha chiarito che questa verifica è centrale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: se non è chiaro chi sia il vero creditore, il decreto non può restare in piedi.

La Gazzetta Ufficiale non è una prova automatica

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda la Gazzetta Ufficiale. Spesso le società si limitano a produrre la pubblicazione della cessione dei crediti, sostenendo che ciò sia sufficiente. Il giudice ha invece spiegato che la Gazzetta serve a rendere pubblica l'operazione, ma non dimostra automaticamente che proprio quel debito rientrasse tra quelli ceduti. Quando i crediti vengono individuati in modo complesso - ad esempio in base a determinate classificazioni o a una data precisa - è necessario dimostrare che quel singolo debitore fosse effettivamente incluso. Senza questa prova concreta, la pubblicazione perde valore.

Documenti incompleti o presentati troppo tardi non bastano

Il Tribunale salentino ha anche sottolineato che non è possibile rimediare in corsa.
Contratti parziali, documenti oscurati o produzioni fatte solo alla fine del processo non possono colmare le lacune iniziali. La prova deve essere chiara, completa e presentata al momento giusto.

La conclusione: il decreto ingiuntivo viene revocato

Proprio perché la società non è riuscita a dimostrare di essere la vera titolare del credito, il giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione e ha revocato il decreto ingiuntivo. Tutte le altre questioni sono rimaste assorbite.

Un messaggio chiaro

La sentenza n. 3817/2025 del Tribunale di Lecce ribadisce un principio di buon senso prima ancora che giuridico: il diritto di chiedere un pagamento non si presume, si dimostra. In mancanza di una prova chiara della cessione del credito, l'azione giudiziaria non può andare avanti, anche quando il debito, in astratto, potrebbe esistere. Un chiarimento importante, che rafforza la tutela di chi si trova a dover affrontare richieste di pagamento fondate su passaggi poco trasparenti.


Avv. Antonio Sansonetti del Foro di Lecce

Cassazionista

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com

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