La Cassazione riconosce il diritto dell'imputato di chiedere personalmente la trattazione orale in appello, senza passare dal difensore, in base alla riforma Cartabia

Il principio affermato dalla Cassazione

Con la sentenza n. 30606/2025, depositata il 12 settembre, la Corte di cassazione ha stabilito che l'imputato può chiedere direttamente la trattazione orale del processo in appello, senza la necessità di intermediazione da parte del difensore. La decisione censura la Corte d'appello di Brescia che aveva disposto il rito scritto ritenendo tardiva la richiesta del difensore, nonostante l'imputato, dal carcere, avesse presentato in tempo l'istanza personale.

Il quadro normativo prima e dopo la riforma

Fino al 30 giugno 2024, la disciplina di riferimento era quella emergenziale prevista dall'articolo 23 del decreto legge 137/2020. Tale norma consentiva di chiedere la discussione orale in appello esclusivamente tramite il difensore, limitando l'autonoma iniziativa dell'imputato.
Le interpretazioni giurisprudenziali erano contrastanti: alcune sentenze (Cass. 49654/2023, 3958/2022) richiedevano tassativamente l'intervento del difensore; altre (Cass. 7340/2023, 15139/2021) ammettevano la richiesta personale dell'imputato, valorizzando il diritto alla partecipazione come garanzia del giusto processo.

Dal 1° luglio 2024, con l'entrata in vigore dell'articolo 598-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), la disciplina è mutata. La norma riconosce espressamente che la richiesta di comparire in udienza possa essere avanzata dall'imputato, anche non detenuto, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione.

L'autonomia della richiesta dell'imputato

Secondo la Cassazione, l'articolo 598-bis c.p.p. distingue chiaramente l'istanza presentata dall'imputato da quella del difensore, attribuendo piena autonomia alla prima. La relazione governativa di accompagnamento alla riforma conferma che la facoltà di chiedere la trattazione orale è riconosciuta sia al difensore sia all'imputato, entro il medesimo termine perentorio di 15 giorni.

Differenze rispetto alla disciplina emergenziale

Il nuovo regime supera il limite posto dalla normativa pandemica, che legittimava solo il difensore a proporre l'istanza. In tal modo, viene rafforzata la garanzia del diritto dell'imputato a partecipare al processo, in linea con i principi costituzionali e sovranazionali che tutelano il contraddittorio e la presenza dell'accusato in aula.

Conclusioni della Corte

La Cassazione ha ricordato che un processo senza imputato può svolgersi solo se vi sia una scelta consapevole e volontaria da parte dello stesso, anche presunta ma inequivocabile. La nuova disciplina, dunque, restituisce all'imputato un ruolo attivo e diretto nella decisione sulla trattazione orale in appello, rafforzando le garanzie difensive.


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