Disamina della questione dell'obbligo di pagamento della retta in una RSA durante il ricovero ospedaliero dell'ospite, analizzando la natura del contratto, le implicazioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti

Il tema dell'obbligo di pagamento della retta in RSA durante il ricovero ospedaliero dell'ospite solleva rilevanti questioni giuridiche, in particolare riguardo alla natura del contratto intercorso tra l'ospite (o i suoi familiari) e la struttura, nonché alla distinzione tra prestazioni sanitarie e assistenziali. La normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali offrono strumenti interpretativi per affrontare tali problematiche.
La natura del contratto con la RSA
Il contratto stipulato tra l'ospite e la RSA è generalmente qualificabile come contratto di somministrazione di servizi continuativi, ai sensi dell'art. 1559 c.c., avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali. La retta corrisposta dall'ospite rappresenta il corrispettivo per tali prestazioni, suddiviso in una quota sanitaria e una quota sociale o alberghiera.
Il ricovero ospedaliero e la sospensione della retta
Il ricovero ospedaliero dell'ospite comporta l'interruzione temporanea delle prestazioni erogate dalla RSA. La questione centrale riguarda la possibilità di sospendere l'obbligo di pagamento della retta durante tale periodo. La risposta a tale interrogativo dipende dalle specifiche clausole contrattuali e regolamentari adottate dalla struttura.
In assenza di disposizioni contrattuali che prevedano la sospensione della retta durante il ricovero ospedaliero, l'orientamento prevalente in giurisprudenza è quello di ritenere l'obbligo di pagamento della retta comunque sussistente, in quanto la struttura deve garantire la disponibilità del posto letto e sostenere costi fissi, come il personale e la manutenzione.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33394 del 19 dicembre 2024, ha affrontato una situazione analoga, stabilendo che le prestazioni erogate dalle RSA devono essere distinte tra assistenza socio-sanitaria e cure ad alta integrazione sanitaria. In quest'ultimo caso, le prestazioni devono essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001.
Inoltre, la Corte ha ribadito che, qualora le prestazioni siano a carico del SSN, la richiesta di pagamento della retta da parte della RSA è illegittima per la parte riguardante la componente sanitaria prevalente.
Conclusioni
In sintesi, l'obbligo di pagamento della retta in RSA durante il ricovero ospedaliero dipende dalle specifiche disposizioni contrattuali e regolamentari adottate dalla struttura. In assenza di tali disposizioni, l'orientamento giurisprudenziale prevalente è quello di ritenere l'obbligo di pagamento comunque sussistente. Tuttavia, qualora le prestazioni erogate dalla RSA siano qualificate come cure ad alta integrazione sanitaria, l'obbligo di pagamento della retta può essere escluso, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.


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