La Corte d'appello di Genova, con ordinanza depositata il 10 gennaio 2006 (reg. ord. n. 69 del 2006) nel corso di un giudizio promosso da vari ricorrenti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo innanzi al TAR della Toscana, promosso il 22 gennaio 1996 e concluso solo il 19 maggio 2003, avente ad oggetto il diritto all'estensione dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonchè del diritto alla commutabilità della suddetta indennità militare nel computo dell'indennità di buonuscita ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui la regola della competenza territoriale funzionale della corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, da esso prevista, non è applicabile anche a tutte le giurisdizioni speciali, tra le quali quella della Corte dei conti, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione.
Corte Costituzionale, Sentenza 4.7.2007 n. 287
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