Con nota operativa n. 72 del 22 dicembre s.a. sono state portate a conoscenza
delle sedi provinciali e territoriali le disposizioni contenute nei commi 774, 775 e 776
dell'articolo unico della legge n. 296/2006. Con successiva nota operativa n. 1 del
10.1.2007 sono state diramate ulteriori istruzioni applicative.
Con la presente circolare, acquisito il conforme parere del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale, vengono integrate e modificate le indicazioni
precedentemente emanate che sono pertanto sostituite da quanto di seguito indicato.
Come noto, questo Istituto ha sempre interpretato la norma contenuta nell'art.
1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, a decorrere dal
17.8.1995 (data di entrata in vigore della legge), la disciplina del trattamento
pensionistico spettante ai lavoratori iscritti all'AGO a tutti i regimi previdenziali,
esclusivi e sostitutivi della stessa e, pertanto, anche alle gestioni pensionistiche
amministrate dall'INPDAP, abrogativa della norma transitoria prevista dall'art. 15,
comma 5, della legge n. 724/1994....
Inpdap, Circolare 9.8.2007 n. 22
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta

