Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce i limiti dell'esercizio del diritto di difesa: vietate le minacce sproporzionate e vessatorie


La sentenza n."436/2024 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico forense, si riferisce a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato che aveva inviato una comunicazione e-mail al difensore di controparte, nella quale prospettava, in termini particolarmente dettagliati e minacciosi, conseguenze negative future, ritenute sproporzionate e giuridicamente inconsistenti.

La condotta contestata si concretava nell'aver utilizzato toni intimidatori per indurre la controparte a conformarsi a pretese dell'assistito.

Norme deontologiche richiamate

Il CNF ha richiamato in particolare, tra le norme deontologiche violate, l'art."65 stabilisce che, sebbene l'avvocato possa intimare alla controparte l'adempimento di obbligazioni sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, la minaccia non deve mai assumere carattere sproporzionato o vessatorio, né essere volta unicamente a intimidire con conseguenze infondate.

Motivazione e ratio decidendi

Il Consiglio ha chiarito che la ratio dell'art."65 è contemperare due esigenze:

  1. Il diritto di difendere con fermezza l'assistito.

  2. Il rispetto dell'altrui libertà di determinazione.

  3. Nel caso esaminato, il contenuto della comunicazione superava tali limiti, descrivendo in modo analitico e allarmistico danni futuri non solo improbabili, ma giuridicamente privi di fondamento. Tale condotta ha assunto finalità esclusivamente intimidatorie, ledendo i principi di correttezza e misura nell'attività difensiva.

    Decisione e sanzione disciplinare

    Il CNF ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenendo sussistente l'illecito deontologico e confermando la sanzione dell'avvertimento, ritenuta proporzionata alla condotta.

    Foto: 123rf.com
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