Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 455/2025 ha annullato una fattura idrica di € 11.216,35 emessa da un gestore del servizio idrico integrato, accogliendo integralmente l'opposizione proposta da un utente domestico.
I fatti
Il caso trae origine dalla ricezione, da parte dell'utente, di una fattura dell'importo di € 11.216,35 per consumo idrico accertato in un arco di sei mesi che rispetto alle altre fatture già pagate risultava anomala.
Prima della bolletta oggetto di contestazione l'utente ne aveva già ricevuta un'altra dall'importo di oltre 8.000 euro; in quell'occasione aveva scoperto una perdita occulta nella rete idrica interna che prontamente riparava tramite l'intervento di un tecnico qualificato. Dato il cospicuo importo l'utente, assistito al proprio legale, definiva con l'Acquedotto Pugliese una transazione per il pagamento ridotto della stessa. Successivamente alla predetta transazione l'utente riceveva una nuova bolletta per consumo stimato di € 300,56 e in seguito quella di € 11.216,35.
L'importo - superiore agli undicimila euro - risultava abnorme rispetto ai consumi storici e alle fatture già pagate e veniva giustificato dal gestore con l'indicazione di un'anomalia nei consumi, recante la dicitura "consumo accertato particolarmente elevato rispetto a quelli rilevati nei periodi precedenti". Solo in tale occasione, per la prima volta, l'Acquedotto Pugliese segnalava un'anomalia nei consumi. In precedenza, come predetto, erano state emesse altre due fatture - una delle quali transatta con versamento del concordato - senza alcun avviso in merito.
Il diritto
Il Tribunale ha qualificato il rapporto come contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., disciplinato non solo dalle norme codicistiche, ma anche dal regolamento di servizio e dalla Carta del Servizio Idrico, che - in quanto approvata dall'autorità competente e accettata dall'utente - costituisce parte integrante del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
In assenza della produzione documentale completa, il giudice ha ritenuto applicabili i principi fissati dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, che impone al gestore l'obbligo di adottare procedure idonee a rilevare e comunicare tempestivamente consumi anomali, onde permettere all'utente di intervenire con celerità a tutela della propria posizione.
Nel caso di specie, la condotta del gestore è stata ritenuta gravemente omissiva, non avendo segnalato alcuna anomalia dopo il primo rilevamento di consumo fuori scala, pur avendone la possibilità. Ciò ha determinato la prosecuzione della perdita occulta e l'aggravarsi della posizione dell'utente, rimasto ignaro.
Richiamando l'art. 1375 c.c. e la giurisprudenza della Cassazione (v. Cass., ord. n. 24904/2021), il Tribunale ha ribadito che l'obbligo di buona fede implica anche l'esecuzione di prestazioni non strettamente dovute, se utili per evitare un pregiudizio all'altra parte, soprattutto non comportando un sacrificio apprezzabile per chi vi è tenuto.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'adempimento, il mero invio di una fattura commerciale con dati anomali: occorre un'esplicita segnalazione dell'anomalia e un'effettiva attivazione delle procedure di controllo previste.
La decisione
Il Tribunale da un lato ha accertato l'assenza di responsabilità dell'utente nella perdita idrica trattandosi di guasto occulto e non prevedibile, dall'altro lato ha ravvisato la violazione da parte del gestore dei propri obblighi informativi e di buona fede. Così accogliendo in pieno le ragioni del ricorrente, il Tribunale ha:
- annullato integralmente la fattura di € 11.216,35;
- condannato il gestore al rimborso delle spese di lite.
La decisione ha anche ritenuto assorbite tutte le ulteriori questioni, eccezioni e domande delle parti.
Una vittoria a tutela del cittadino-consumatore
La pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, che valorizza la posizione del consumatore nei rapporti contrattuali asimmetrici con enti gestori di servizi pubblici essenziali. Il Tribunale ha attribuito rilievo determinante alla tempestività dell'informazione come strumento di tutela dell'utenza, ribadendo che la fatturazione di consumi eccessivi non può prescindere dall'effettivo rispetto delle procedure previste e dall'attivazione dei meccanismi di trasparenza e controllo.
Controllare le bollette è un dovere. Pretendere trasparenza è un diritto
La vicenda giudiziaria assume, dunque, una valenza più ampia, costituendo un invito a tutti gli utenti, PRIVATI E IMPRESE, a monitorare attentamente le proprie bollette, confrontando i consumi registrati e richiedendo immediati chiarimenti in caso di anomalie. Non meno importante è il dovere dei gestori di comunicare con tempestività ogni irregolarità rilevata, nel rispetto del principio di buona fede e delle regole fissate dalla normativa di settore.
Quando questi obblighi vengono disattesi, il diritto offre strumenti efficaci di tutela, come dimostrato dalla vittoria in giudizio ottenuta nel caso di specie. Rivolgersi a un legale può fare la differenza nel ristabilire un corretto equilibrio contrattuale.
Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale
STUDIO LEGALE VITALE
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