Danneggiamento volontario: illecito grave per l'avvocato
Redazione |

Danneggiamento volontario: illecito grave per l'avvocato

Il CNF sancisce che il danneggiamento volontario di beni viola il Codice deontologico forense e costituisce illecito disciplinare grave per l'avvocato

Il Consiglio Nazionale Forense ha emesso la sentenza n. 420/2024, pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, affermando che il danneggiamento volontario di beni altrui da parte di un avvocato costituisce grave illecito disciplinare. Una violazione dell'art. 9 Cdf – che tutela dignità, probità e decoro – danneggia l'immagine dell'intera professione.

I fatti: martello, vetri rotti e responsabilità

Il provvedimento riguarda un avvocato che, con un martello, ha frantumato tutti i vetri – anteriori e posteriori – della vettura della moglie, compreso parabrezza e lunotto posteriore. Una condotta volontaria e ripetuta che, secondo il CNF, compromette non solo i beni materiali, ma l'integrità morale del professionista.

Motivazione del CNF

Secondo la giurisprudenza disciplinare, la condotta integrale dei reati danneggia i valori fondanti della professione: dignità, correttezza e decoro. L'art. 9 CDF stabilisce che l'avvocato deve evitare azioni che possano pregiudicare la fiducia del pubblico e l'onorabilità del ceto forense. Il danneggiamento volontario, anche se personale, viola tale principio, trasformandosi in illecito disciplinare.



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