Il CNF sancisce che il danneggiamento volontario di beni viola il Codice deontologico forense e costituisce illecito disciplinare grave per l'avvocato


Il Consiglio Nazionale Forense ha emesso la sentenza n."420/2024, pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, affermando che il danneggiamento volontario di beni altrui da parte di un avvocato costituisce grave illecito disciplinare. Una violazione dell'art."9 Cdf - che tutela dignità, probità e decoro - danneggia l'immagine dell'intera professione.

I fatti: martello, vetri rotti e responsabilità

Il provvedimento riguarda un avvocato che, con un martello, ha frantumato tutti i vetri - anteriori e posteriori - della vettura della moglie, compreso parabrezza e lunotto posteriore. Una condotta volontaria e ripetuta che, secondo il CNF, compromette non solo i beni materiali, ma l'integrità morale del professionista.

Motivazione del CNF

Secondo la giurisprudenza disciplinare, la condotta integrale dei reati danneggia i valori fondanti della professione: dignità, correttezza e decoro. L'art."9 CDF stabilisce che l'avvocato deve evitare azioni che possano pregiudicare la fiducia del pubblico e l'onorabilità del ceto forense. Il danneggiamento volontario, anche se personale, viola tale principio, trasformandosi in illecito disciplinare.


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