La Cassazione chiarisce che quando si impugna il diniego o la revoca del gratuito patrocinio si segue il rito penale e non quello civile


Quando si impugna il diniego o la revoca del gratuito patrocinio nel processo penale, si segue il rito penale e non quello civile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9459 del 7 marzo 2025 (sotto allegata), confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Il principio stabilito dalla Corte

Nel caso in cui un imputato o una persona offesa presenti opposizione contro il provvedimento che nega o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si applicano le regole del procedimento sommario civile. La Corte ha infatti precisato che l'opposizione introduce un subprocedimento incidentale al processo penale principale, il quale deve essere disciplinato dalle norme del rito penale, in quanto accessorio e funzionalmente collegato a quel procedimento.

Il quadro normativo: cosa prevede il DPR 115/2002

Il Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002) prevede, agli articoli 74 e seguenti, la possibilità per i cittadini non abbienti (con reddito annuo imponibile non superiore a € 9.296,22, incrementato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente) di accedere al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.

Ai sensi dell'art. 99 del medesimo decreto, il provvedimento di rigetto dell'istanza può essere impugnato con opposizione, la quale si svolge dinanzi al giudice monocratico. Tale norma, tuttavia, fa riferimento alle modalità previste per la liquidazione dei compensi, ma non comporta l'applicazione automatica del rito civile.

Il dibattito interpretativo e l'evoluzione giurisprudenziale

In passato, una parte della giurisprudenza (Cass. civ. n. 10009/2022) riteneva che, in virtù del rinvio alle norme sulla liquidazione degli onorari, l'opposizione seguisse le forme del rito sommario civile ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. (ora artt. 281-decies e ss. dopo la riforma Cartabia).

Tuttavia, la sentenza n. 9459/2025 si allinea all'orientamento già espresso nelle decisioni n. 1223/2019, n. 13230/2022 e n. 29385/2022, secondo cui il procedimento di opposizione va inquadrato nell'ambito del processo penale, poiché ha natura strumentale e accessoria rispetto ad esso.

Le conseguenze operative

La Suprema Corte chiarisce che l'opposizione non può seguire un rito processuale diverso da quello al quale è funzionalmente connessa. Di conseguenza:

  • non è richiesto un nuovo mandato difensivo per il legale già nominato nel procedimento penale;

  • il procedimento deve seguire le disposizioni degli articoli 76 e seguenti del DPR 115/2002, integrate, dove necessario, dalle norme generali del processo penale.

Il riferimento contenuto nell'articolo 99 al procedimento per la liquidazione degli onorari è interpretato come una formula tecnica non vincolante, priva di valore normativo sufficiente a mutare il rito da applicare.

Scarica pdf Cass. n. 9459/2025

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