La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza di senso critico verso la condanna ricevuta può costituire un ostacolo alla concessione della semilibertà

La mancanza di senso critico verso la condanna può costituire un ostacolo alla concessione della semilibertà. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2214 del 2025 (sotto allegata).

Il caso in esame

Il ricorrente, detenuto per reati gravi, aveva richiesto la semilibertà, sostenendo di aver rispettato le regole carcerarie e partecipato a programmi di rieducazione. Tuttavia, durante l'iter processuale, è emerso che l'imputato non aveva sviluppato una riflessione critica sul reato commesso, mostrando una scarsa consapevolezza della gravità delle proprie azioni.

La decisione della Corte

La Corte ha sottolineato che, ai fini della concessione della semilibertà, non è sufficiente la mera buona condotta carceraria o la partecipazione a programmi rieducativi. È fondamentale che il detenuto dimostri una presa di coscienza del disvalore del reato commesso e una reale volontà di reinserimento sociale. La mancanza di senso critico verso la propria condanna indica una persistenza di atteggiamenti incompatibili con le finalità rieducative della pena.

Implicazioni della sentenza

Questa pronuncia evidenzia l'importanza del percorso interiore del detenuto nel processo di rieducazione. La semilibertà non può essere concessa in assenza di una profonda riflessione critica sul reato e di un concreto ravvedimento. Le autorità competenti devono valutare non solo il comportamento esteriore del detenuto, ma anche la sua evoluzione interiore e la capacità di comprendere l'impatto delle proprie azioni sulla società.

La sentenza in esame ribadisce che la concessione della semilibertà richiede una valutazione approfondita della personalità del detenuto e del suo percorso di rieducazione. La mancanza di senso critico verso la condanna rappresenta un elemento ostativo, poiché indica una mancata interiorizzazione dei valori fondamentali per un positivo reinserimento sociale.

Scarica pdf Cass. n. 2214/2025

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