La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 15746/2007) decidendo in merito a un ricorso sollevato da un automobilista che si era visto elevare la contravvenzione per la violazione dell'art. 74 del C.d.S. per il fatto di circolare con la sua auto che risultava avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da quello di identificazione del telaio, ha osservato che il primo giudice (di merito) "nel ritenere legittimamente elevata al Gini la contravvenzione per la violazione dell'art. 74 del C.d.S. ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato".
Aggiunge infatti la Corte che "ai sensi dell'art. 74 del C.d.S. il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illegittimi".
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