"L'utente non ha la facoltà di circolare alla guida di un ciclomotore applicando al veicolo la copia fotostatica del suo contrassegno".
E' quanto ha osservato di recente la Corte di Cassazione (Sent. 4387/07) precisando che "la disposizione dell'art. 97 del Codice della Strada mira a garantire il valore del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, ad un tempo, consentire agli addetti alla circolazione l'immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo".
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