La targhetta di identificazione del costruttore prevista dall'art. 74 del Codice della Strada deve essere apposta su punti ben visibili del mezzo non soggetti a sostituzione durante l'uso

Targhetta di identificazione del costruttore

Corretta la contestazione e la multa irrogata alla proprietaria del mezzo che circoli senza la targhetta di identificazione del costruttore. Non rileva che il mezzo sia stato acquistato poco tempo prima e che non vi fosse il tempo per accorgersi dell'assenza della targhetta. Prima di mettere il mezzo in circolazione va regolarizzata l'identificazione del mezzo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Queste le indicazioni fornite dalla ordinanza di Cassazione n. 4311/2023 (sotto allegata) nella vicenda che si va a illustrare.

La Polizia stradale infligge una multa di 2.500 euro alla proprietaria di un mezzo perché privo della targhetta di identificazione. La donna ricorre al Gdp che rigetta l'opposizione alla sanzione. In sede di Appello il Tribunale rigetta l'impugnazione della donna ritenendo corretta la contestazione relativa alla contestazione contraffazione o alterazione della targhetta, in virtù di quanto previsto dall'art. 74 del Codice della Strada.

Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione fa presente che in realtà non sono state applicate correttamente le norme del Codice della Strada. La contestazione ha riguardato un veicolo privo della targhetta mentre l'art. 74 del Codice della Strada punisce l'alterazione, la contraffazione, l'asportazione e la sostituzione, che in realtà suo figlio stava portando il veicolo alla Polizia per conto di un altro e nell'adempimento di un ordine e che il mezzo era stato acquistato dalla stessa poco prima per cui non c'era la possibilità di rendersi conto dell'assenza della targhetta.

Motivi di doglianza che vengono respinti dalla Cassazione in quanto l'art. 74 del Codice della Strada richiede che i veicoli, i ciclomotori e i motoveicoli siano muniti, a scopo identificativo, di una targhetta che deve essere collocata su punti ben visibili del mezzo che durante l'utilizzo del mezzo non debbano essere sostituiti. Questo per permettere sempre l'identificazione del mezzo mediante il numero registrato nei documenti della Motorizzazione civile.

Nel caso di specie mancava uno degli elementi identificativi ossia la targhetta del costruttore, per cui la ricorrente non doveva consentire che il mezzo circolasse senza la preventiva regolarizzazione relativa alla identificazione del mezzo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Scarica pdf Cassazione n. 4311/2023

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