L'utilizzo del bene comune in condominio, con particolare attenzione ai posti auto e alla loro assegnazione e gestione

Il corretto uso del bene comune

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La norma di riferimento in materia di utilizzo degli spazi comuni è l'art. 1102 c.c., disposizione concernente la comunione in generale e, pertanto, pienamente valida anche per il condominio.

La nozione di "pari uso" non consiste nella assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, quindi, è più corretto parlare di "compatibilità" del proprio diritto in rapporto all'esercizio delle stesse facoltà da parte degli altri condomini.
L'uso paritario del bene comune non limita, in via generale, il diritto di ciascun comproprietario di trarre dal medesimo una utilità maggiore e più intensa rispetto a quella degli altri comproprietari, purché sempre nei limiti della richiamata norma.
Tuttavia, in materia di posti auto quest'ultimi possono corrispondere al numero degli appartamenti, possono essere stati acquistati come pertinenze delle singole proprietà immobiliari oppure possono rappresentare degli spazi privi di riconoscimento ed utilizzati dai condomini in modo casuale.


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Il parcheggio della seconda auto

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Il condomino che parcheggia nel cortile condominiale più di una macchina non esercita il diritto di un uso più intenso del bene comune ma commette un abuso, costituendo un comportamento illegittimo anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune tanto da impedire ad altri di godere della stessa opportunità.

La condotta arbitraria è ancora più evidente allorché la seconda macchina sia lasciata in sosta permanente negli spazi comuni.

In buona sostanza, è bene evitare che si possa creare una situazione conflittuale e lesiva delle prerogative di tutti i condomini, essendo sullo stesso piano nei confronti dell'uso del bene comune.

L'uso turnario

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Non sempre i posti auto sono sufficienti per tutte le macchine dei condomini e, pertanto, il condominio viene posto di fronte ad alcune alternative: ricavare, ove possibile, i posti macchina mancanti, approvare la decisione di prendere in locazione un garage e, da ultimo, deliberare l'uso turnario dei posti macchina.

Quest'ultima è la soluzione più seguita anche perché non implica costi aggiuntivi per i condomini e richiede l'assunzione di una deliberazione pienamente legittima approvata con la maggioranza di legge che non crei pregiudizio a nessun condomino.

L'abbandono del veicolo negli spazi comuni

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Un veicolo che sia rimasto in evidente stato di abbandono negli spazi condominiali (cortile e quant'altro) viene sempre considerato "fuori uso" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 209/2003.

Il condominio si può tutelare da tale abuso applicando al condomino una sanzione, se la previsione dell'infrazione è contenuta nel regolamento di condominio, che potrà essere integrato con norma ad hoc.

A fronte di tale comportamento, del tutto arbitrario, non è ammessa alcuna forma di autotutela da parte dell'assemblea, che si concretizzi nella rimozione dell'automezzo tramite l'intervento del carro attrezzi con spese a carico del proprietario dell'autovettura.

Si tratterebbe, nella specie, di applicare sanzioni diversamente afflittive rispetto a quelle previste dal Codice civile con l'art. 70 disp. att. c.c.

Trattasi di divieto che opera anche nei confronti del singolo condomino, il quale non potrà mai determinarsi unilateralmente a procedere alla rimozione dell'automezzo, tramite società specializzata.


Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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Foto: 123rf.com
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