Il consulente tecnico d'ufficio è nominato dal giudice e deve prestare giuramento ai sensi degli artt. 191 e 193 c.p.c., così come modificati dalla Riforma Cartabia

Consulente tecnico d'ufficio, nomina e giuramento

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La nomina del consulente tecnico d'ufficio e il conseguente giuramento dell'ausiliario del giudice sono soggette a una disciplina puntuale, individuata dagli artt. 191 e 193 c.p.c.

Il testo di tali articoli è stato recentemente modificato dalla Riforma Cartabia, per ragioni di armonizzazione con le altre innovazioni al processo civile apportate nell'ambito della stessa e, come vedremo, per rendere più snella la procedura di giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

La nomina del CTU: discrezionalità del giudice

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In via preliminare, l'art. 191 c.p.c. opera un rinvio all'art. 61 per ricordare che la nomina del consulente tecnico d'ufficio avviene, a discrezione del giudice, quando questi la ritenga necessaria per l'accertamento e la valutazione di fatti che richiedono delle conoscenze tecniche specifiche di un determinato ambito (ad esempio, quello medico, quello ingegneristico etc.).

Va sottolineato che, anche quando la nomina del CTU sia richiesta dalle parti, il giudice non è tenuto ad operarla: la valutazione sulla necessità o meno dell'intervento di un consulente tecnico nel processo è, cioè, rimessa alla piena discrezionalità del giudicante.

Allo stesso modo, il giudice è libero nell'apprezzamento di quanto dedotto dal CTU nella sua relazione, poiché il giudice rimane libero di discostarsi, nella sua decisione, dalle conclusioni espresse dal suo ausiliario, pur dovendo in tal caso adeguatamente motivare.

Il momento della nomina del consulente tecnico d'ufficio

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La nomina del consulente tecnico d'ufficio può avvenire con la stessa ordinanza di cui all'art. 183 quarto e quinto comma, cioè quella con cui il giudice fissa il calendario delle udienze del processo e dispone l'assunzione di mezzi di prova.

In alternativa, la nomina del CTU può essere disposta anche con successiva ordinanza, in qualsiasi momento del processo. Proprio tale circostanza vale a distinguere la consulenza tecnica d'ufficio dai mezzi di prova in senso stretto, qualificandosi la stessa più che altro come un mezzo di ricerca della prova e di integrazione delle conoscenze del giudice.

La formulazione dei quesiti al CTU

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Il testo del primo comma dell'art. 191 c.p.c. fu modificato con la riforma del 2009, quando venne accolta normativamente un'usanza già invalsa nella prassi, e cioè quella di indicare, in maniera precisa e puntuale, i quesitida porre al consulente già nella medesima ordinanza di nomina.

Con lo stesso provvedimento viene fissata l'udienza in cui il CTU, (da scegliersi, normalmente, tra i professionisti iscritti nell'albo del tribunale medesimo) deve comparire per il giuramento.

Il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ex art. 193 c.p.c.

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Quanto al giuramento del consulente tecnico d'ufficio, l'art. 193 c.p.c. prevede che lo stesso sia preceduto dall'ammonimento da parte del giudice riguardo all'importanza dell'incarico, che ha espressamente lo scopo di "far conoscere al giudice la verità".

Di regola, quindi, il giuramento avviene all'udienza fissata nell'ordinanza di nomina del CTU, ma il nuovo testo dell'articolo in esame prevede un'ulteriore modalità per la prestazione del giuramento.

Il secondo comma dell'art. 193 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede infatti che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice possa assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.

Come è evidente, la norma si muove nella direzione, propria di tutto l'impianto normativo introdotto dalla Riforma, di snellire il processo e ridurne la durata complessiva, oltre che di favorire l'utilizzo delle moderne tecnologie.

Va ricordato, infine, che, in occasione della nomina del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve fissare una serie di termini che scandiscono l'acquisizione al processo della sua consulenza, e in particolare: i termini entro cui le parti trasmettono al consulente le proprie osservazioni e quello entro cui il consulente deve depositare la sua relazione, contenente anche la valutazione sulle osservazioni espresse dalle parti.


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