Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023, ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'assegno di inclusione

Cos'è l'assegno di inclusione

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Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", c.d. "Decreto lavoro 2023" andrà a sostituire la precedente misura di sostegno sociale, individuata nel reddito di cittadinanza, con alcune rilevanti differenze rispetto alla precedente misura.

Viene introdotto, in particolare, l'assegno d'inclusione, quale misura di sostegno economico, sociale e professionale attuata a partire dal primo gennaio 2024.

Chi può richiedere l'assegno d'inclusione

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L'Assegno di inclusione, messo in campo dal Governo, potrà essere richiesto da coloro che abbiano almeno un componente del proprio nucleo familiare in una delle seguenti condizioni:

  • disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Il richiedente deve possedere i seguenti ulteriori requisiti:

  • egli o un suo familiare, deve essere un cittadino europeo, oppure titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
  • essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non aver riportato una sentenza definitiva di condanna, o essere ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e ss, nei 10 anni precedenti la presentazione della richiesta.

Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE non superiore a euro 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Cos'è la scala di equivalenza

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La scala di equivalenza costituisce un parametro utilizzato per valutare il possesso di alcuni requisiti in capo al richiedente.

La scala di equivalenza è disciplinata all'art. 2, comma 4 del D.L. ed è pari a 1 per il nucleo familiare, incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, secondo i criteri specificamente individuati dalla normativa in esame.

A quanto ammonta l'assegno d'inclusione

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L'importo dell'Assegno di inclusione è determinato nei seguenti termini:

  • fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, a titolo di contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui ed è erogato mensilmente, per un periodo non superiore a 18 mesi.


Foto: 123rf.com
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