Non risponde di favoreggiamento della prostituzione il proprietario che, pur concedendo in locazione l'immobile, non abbia agevolato l'attività di meretricio


Interessante sentenza del Tribunale Penale di Brindisi che torna ad occuparsi della questione relativa alla eventuale configurabilità della responsabilità penale in capo al proprietario di abitazione per aver concesso la stessa in locazione a persona esercente il meretricio.

Il Tribunale Penale di Brindisi con sentenza n. 1899/2023 (sotto allegata), depositata il 20.12.2023, (GU dott. Adriano Zullo) ha assolto con la formula "il fatto non sussiste" un imputato di favoreggiamento della prostituzione per aver concesso in locazione due unità abitative di sua proprietà a persone che esercitavano l'attività di prostituzione.

Si tratta, in particolare, del delitto previsto dall'art. 3 n. 2 della L. 20 febbraio 1958 n. 75 che punisce "chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione".

Nel corso del processo la difesa ha sostenuto e provato che l'imputato non fosse a conoscenza dell'attività esercitata e che, comunque ed indipendentemente dalla conoscenza, l'uomo non dovesse e non potesse rispondere penalmente per il sol fatto della locazione e della eventuale consapevolezza dell'attività di meretricio essendosi limitato alla concessione in locazione dell'immobile.

L'imputato ha sostenuto ed, evidentemente, dimostrato di non aver agevolato il "business" ed il Tribunale di Brindisi lo ha, pertanto, ritenuto esente da responsabilità penale e così mandato assolto.

L'imputato, infatti, non aveva posto in essere alcuna prestazione accessoria rispetto alla locazione al fine di agevolare concretamente l'attività di prostituzione come, ad esempio, il reperimento di clienti o le inserzioni pubblicitarie.

Il contratto di locazione riguarda, infatti, la persona e le sue esigenze abitative e non invece l'attività di prostituzione pur finendo, seppur indirettamente, per agevolarla.

Tale rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra la condotta dell'agente e l'evento di favoreggiamento perché l'evento del reato non è la prostituzione stessa ma l'aiuto alla prostituzione che implica un concreto ed effettivo ausilio dell'agente per il meretricio (Cass. pen n. 3316/13 n. 28754/13 e 7338/14 III sez. Pen).

Ed infatti come ha rilevato giustamente il Tribunale di Brindisi, anche alla luce degli insegnamenti condivisibili del Supremo Collegio (Cass. Pen. Sez. 3 sentenza 8600 del 19/05/1999), "per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell'art. 3 della L. 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio. Il reato di chi, avendo la proprietà e l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per conto proprio".

Ed ancora, sempre il GU presso il Tribunale Penale di Brindisi, rileva che "non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all'interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione".

La condotta del locatore che cede l'immobile ad un regolare prezzo di mercato non si concretizza in un aiuto alla prostituzione risolvendosi, invece, nella mera conclusione del contratto con una persona che realizza e soddisfa il proprio diritto di abitazione: la condotta del locatore non può subire conseguenze penali.

Alla luce di tali osservazioni e valutazioni il Tribunale di Brindisi ha ritenuto di pervenire ad una decisione assolutoria.


Avv. Antonio Andrisano

Cassazionista del Foro di Brindisi

Scarica pdf Trib. Brindisi n. 1899/2023

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