Con circolare n.76 del 16 aprile 2007, sono state impartite disposizioni per l‘attuazione dell'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) inerenti la liquidazione dell'indennità giornaliera di malattia in favore dei collaboratori e categorie assimilate, richiamati in oggetto.
Ai fini dell'applicazione delle predette direttive, come pure per le prestazioni inerenti la Maternità e l'Assegno per il nucleo familiare, gli operatori di Sede hanno segnalato difficoltà a volte incontrate nel reperimento, negli archivi della Gestione separata, della contribuzione versata in favore dei richiedenti la prestazione in argomento.
^(c389) noto che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle Gestioni dei lavoratorti autonomi non è applicabile il principio dell' automaticità delle prestazioni.
Pertanto, si forniscono alcune utili indicazioni operative, affinchè gli inconvenienti sopra detti non siano causa di ritardi o di dinieghi all'erogazione delle prestazioni in argomento.
Inps, Messaggio 22.5.2007 n° 12768
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