Premesso e scontato l'obbligo datoriale al rispetto - per tutti indistintamente i lavoratori -
dell'invarianza o dell'equivalenza delle mansioni ex art. 2103 c.c., in ogni mutamento di funzioni,
ruolo o trasferimento, cui si aggiunge il divieto ex art. 15, lett. b) Statuto dei lavoratori di
trattamenti discriminatori (trasferimento di rappresaglia incluso) in ragione dell'affiliazione o del
ruolo sindacale rivestito, di seguito esaminiamo quali sono le garanzie legali avverso il
trasferimento logistico del dirigente di r.s.a. nell'ambito delle articolazioni o unità produttive
dell'azienda.
Una delle questioni più controverse sul tema del «trasferimento dei dirigenti di r.s.a. dall'unità
produttiva» attiene alla nozione di «trasferimento» in correlazione inscindibile con il concetto di
«unità produttiva».
(Prof. Mario Meucci - www.laprevidenza.it)
Articolo del Prof. Mario Meucci - Giuslavorista
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




