Quale è la documentazione che può essere richiesta? Quando può essere richiesta? I chiarimenti in una sentenza del Gdp di Torre Annunziata

Documenti condominiali

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La richiesta di esibizione ed estrazione di copie di documenti condominiali può essere fatta in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione di bilancio, senza specificare le ragioni della richiesta, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministratore, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. Questo quanto emerge da una recente sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata.

Nella vicenda, un condomino otteneva dal Giudice di pace di Torre Annunziata decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione condominiale.

Avverso tale decreto, il condominio proponeva opposizione sostenendo che l'amministratore aveva comunicato i giorni in cui poteva prenderne visione previo accordo telefonico, inoltre trattandosi di documentazione molto corposa e archiviata, richiedente molto tempo per reperirla ed estrarne copia gli era stato anche comunicato il relativo costo come previsto da deliberato assembleare. Difatti, l'assemblea aveva riconosciuto all'amministratore, per l'accesso, la visione e il ritiro della documentazione richiesta dal singolo condomino, un compenso per ogni ora o frazione di ora da versarsi anticipatamente, oltre i costi di segreteria e di copie. Pertanto, l'amministratore aveva comunicato la sua disponibilità.

Diritto alla consegna della documentazione

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L'opposizione del condominio è stata accolta dal Giudice di pace.

Difatti, alla luce della normativa vigente appare evidente che in materia condominiale, il diritto alla consegna di documentazione richiesta dal singolo condomino, a proprie spese, è riferito esclusivamente al registro di anagrafe condominiale, al registro dei verbali delle assemblee, al registro di contabilità e ai documenti giustificativi di spesa.

Nel caso di specie, l'ingiunzione alla consegna è stata richiesta e concessa non solo per la documentazione prevista dalla legge, ma anche per altra documentazione estranea alla previsione normativa, ossia per un generico rendiconto periodico di conto corrente, per il rendiconto dell'anno 2015 e per il riepilogo di morosità a qualsiasi titolo. In definitiva il Giudice di Pace di Torre Annunziata ritiene che alla luce della normativa prevista dal codice civile, sebbene il condomino abbia diritto alla consegna parziale della documentazione richiesta, non può ritenersi che tale diritto le sia stato negato, tale da giustificare la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo.

Conclusioni

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La delibera assembleare che ha stabilito un compenso per l'amministratore non è stata mai impugnata ed è obbligatoria per tutti i condòmini, pertanto l'amministratore ha legittimamente comunicato il preventivo di spesa e richiesto il pagamento, sicchè un simile comportamento non può essere equiparato un implicito diniego, essendo discutibile soltanto il quantum.

Avv. Gianpaolo Aprea
Vico Acitillo n. 160-80127 Napoli
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Foto: 123rf.com
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