La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sulla tematica con un'informazione provvisoria


"Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, comma 1, c.p. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 l. n. 161/2017".


Questo il quesito al quale hanno dato risposta le Sezioni Unite penali della Cassazione, con l'informazione provvisoria n. 14/2023 (sotto allegata).

Nello specifico, la Corte, alla luce della disamina normativa (Dl n. 306/1992, convertito, con modificazioni dalla l. n. 356/1992, art. 12-sexies; l. n. 161/2017, art. 31; art. 240-bis c.p.) ha dato risposta affermativa, "fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017".


Scarica pdf Cass. Inf. Provv. n. 14/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: