La Cassazione si occupa del caso dell'accordo di separazione con negoziazione assistita cui è negata la trascrivibilità

Accordo di separazione con negoziazione assistita

Trascrizione negata per l'accordo di separazione con negoziazione assistita. Il rimedio non è il ricorso straordinario per Cassazione ma la questione può essere devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo a cognizione piena. Questo quanto affermato dalla seconda sezione civile della cassazione nella sentenza n. 23851/2023.

Nella vicenda, due coniugi sottoscrivevano una convenzione di negoziazione assistita di separazione personale ai sensi del DL n. 132 del 2014, artt. 2 e 6, con la quale prevedevano, tra le condizioni di separazione, la cessione da parte del marito alla moglie del 50% della quota di proprietà di una unità immobiliare già per la residua metà di proprietà della stessa. l'accordo veniva presentato per la trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari, il quale si rifiutava di procedere all'adempimento pubblicitario, ritenendo l'atto mancante dell'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legge ad opera di un pubblico ufficiale a tanto abilitato.

La questione approdava, dopo le fasi di merito, in Cassazione, innanzi alla quale i due coniugi presentavano ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Ma gli Ermellini, lo ritengono inammissibile.

Pur non sussistendo specifici precedenti in tema di diniego di trascrizione di accordo di negoziazione assistita in materia familiare contenente trasferimenti immobiliari, la Corte ricorda le numerose occasioni in cui è stata esclusa la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex Cost., art. 111 avverso il procedimento di reclamo previsto dalla legge nei confronti delle decisioni del Conservatore in materia pubblicitaria (cfr. Cass. n. 6628/2008; 9742/2022).

Il ricorso straordinario per Cassazione è infatti esperibile solo contro decisioni conclusive di procedimenti contenziosi, mentre i provvedimenti in questione vengono pronunciati all'esito di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa - essendo in esso unica parte l'istante e non avente ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi quanto, piuttosto, il regolamento, secondo legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare - e sono privi dei caratteri della decisorietà e della definitività, pertanto insuscettibili di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.

Tale natura, proseguono i giudici, "è ribadita anche dal provvedimento impugnato che correttamente nulla dispone in ordine alle spese, trattandosi di procedimento che è natura di volontaria giurisdizione non contenziosa avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi ma il regolamento secondo la legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non era ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente".

Nel caso di specie, essendo la questione oggetto del giudizio rappresentata non dal diritto alla trascrivibilità del provvedimento, ma dai requisiti minimi che deve rivestire la forma necessaria per la trascrizione, il provvedimento di diniego del Conservatore risulta emesso ai sensi dell'art. 2674 c.c.

"La pacifica natura non contenziosa del procedimento di reclamo previsto dalla legge avverso le decisioni del Conservatore, oltre ad escludere la stessa ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione ai sensi della Cost., art. 111 comma 7 (essendo appunto carente il carattere della decisorietà), esclude che la questione interessata dal motivo legittimi la stessa ricorribilità in cassazione del provvedimento impugnato, trattandosi appunto di questione che, per quanto controversa, potrà in ogni caso essere devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo a cognizione piena" continuano dal Palazzaccio. Soltanto in via di eccezione, rispetto alla regola della non impugnabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, Cass. SS.UU. n. 11848/2018 ha ammesso il ricorso straordinario per cassazione in ipotesi residuali, nelle quali dall'irretrattabilità degli effetti di un provvedimento, incisivo su diritti e non revocabile nè modificabile, è stata evinta la soluzione opposta.

Tale non è il caso di specie, affermano infine dalla S.C. dichiarando il ricorso inammissibile, in cui le parti possono ricorrere "ad un contenzioso ordinario, sicché per la tutela dei loro interessi non si individua nessuna di quelle isole di incisività sui diritti soggettivi cui consegue l'espansione del rimedio ex Cost., art. 111".


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