La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20468/2007) ha stabilito che integra reato di maltrattamento degli animali, tenere legato il proprio cane sotto il sole senza possibilità si muoversi e ciò anche se nelle vicinanze c'è una cuccia.
I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno quindi precisato che "era stato accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor più elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole" e che le gravi sofferenze per l'animale erano determinate "non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola, in realtà, in censure in fatto non proponibili in questa sede processuale, ed è comunque infondato.
Nella specie, invero, trova applicazione la legge 20 luglio 2004, n. 189, entrata in vigore il 1° agosto 2004, e quindi in data anteriore alla commissione del fatto, e precisamente il secondo comma dell'art. 727 cod. pen. come riformulato da detta legge, che punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Orbene, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che non poteva parlarsi delle contestate sevizie, che presuppongono una particolare crudeltà e ferocia verso l'animale ed un dolo specifico costituito dalla volontà di arrecare un tormento atroce, ed ha ritenuto – con corretta applicazione delle norme di diritto e con congrua, specifica ed adeguata motivazione – sussistenti i due elementi costitutivi del reato in questione, ossia la detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e le gravi sofferenze prodotte da tale detenzione.
Sotto il profilo, invero, ha osservato che era stato accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor piu' elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole. Sotto il secondo profilo, il giudice ha osservato di arrecare al cane atroci sofferenze, e quindi non dava luogo a sevizie, era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore piu' calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia.
Trattandosi di motivazione adeguata e scevra di vizi logici, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 25 MAGGIO 2007
I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno quindi precisato che "era stato accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor più elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole" e che le gravi sofferenze per l'animale erano determinate "non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia".
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 20468/2007MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola, in realtà, in censure in fatto non proponibili in questa sede processuale, ed è comunque infondato.
Nella specie, invero, trova applicazione la legge 20 luglio 2004, n. 189, entrata in vigore il 1° agosto 2004, e quindi in data anteriore alla commissione del fatto, e precisamente il secondo comma dell'art. 727 cod. pen. come riformulato da detta legge, che punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Orbene, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che non poteva parlarsi delle contestate sevizie, che presuppongono una particolare crudeltà e ferocia verso l'animale ed un dolo specifico costituito dalla volontà di arrecare un tormento atroce, ed ha ritenuto – con corretta applicazione delle norme di diritto e con congrua, specifica ed adeguata motivazione – sussistenti i due elementi costitutivi del reato in questione, ossia la detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e le gravi sofferenze prodotte da tale detenzione.
Sotto il profilo, invero, ha osservato che era stato accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor piu' elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole. Sotto il secondo profilo, il giudice ha osservato di arrecare al cane atroci sofferenze, e quindi non dava luogo a sevizie, era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore piu' calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia.
Trattandosi di motivazione adeguata e scevra di vizi logici, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 25 MAGGIO 2007





