La Corte di cassazione, con due sentenze pubblicate il 21 luglio 2023, ha deciso, per la prima volta, procedimenti di rinvio pregiudiziale previsti dall'art. 363-bis c.p.c.

Rinvio pregiudiziale Riforma Cartabia

La Cassazione, con due sentenze pubblicate il 21 luglio 2023 (n. 21874 e n. 21876), ha deciso, per la prima volta, procedimenti di rinvio pregiudiziale previsti dall'art. 363-bis del codice di procedura civile.

Il rinvio pregiudiziale, si ricorda, è un istituto nuovo del processo civile, introdotto dalla riforma Cartabia, che consente al giudice di merito che si trovi di fronte ad una questione di diritto nuova e complessa di interpellare la Corte di cassazione per ottenere un intervento chiarificatore dal giudice di legittimità, il cui compito istituzionale è assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

Le parti di quel processo si giovano della decisione della S.C. e trovano subito risolta la questione di diritto senza che la stessa possa essere ancora discussa nei successivi gradi di giudizio.

La pronuncia resa dalla Cassazione ha, infatti, una forza vincolante nel giudizio in cui la questione è stata sollevata ed ha, allo stesso tempo, una funzione orientatrice per gli altri processi.

Nel caso di specie, il giudice del merito, la Corte d'appello di Napoli, nel corso di un procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ai sensi della "legge Pinto", ha chiesto alla Corte se il sistema dei rimedi preventivi ai fini dell'ammissibilità delle domande di equa riparazione per la durata non ragionevole dei processi operi anche nei giudizi civili che si svolgono dinanzi al giudice di pace.

La Cassazione ha deciso la questione in appena quattro mesi, affermando il seguente principio: "perché sia ammissibile la domanda di equa riparazione per i processi civili che si svolgono davanti al giudice di pace, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281- sexies c.p.c. Ciò perché tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: