Aumenta la giurisprudenza relativa all'annullamento delle multe agli over 50 che non si sono vaccinati con farmaco anti-Covid

Illegittima la sanzione amministrativa over 50

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Aumenta la giurisprudenza relativa all'annullamento delle multe agli over 50 che non si sono vaccinati con farmaco anti-Covid.

A pronunciare la sentenza di annullamento, questa volta, è stato il giudice di pace di Palermo che ha "annullato in tutte le sue parti" la sanzione amministrativa di 100 euro inflitta all'Avv. Elisabetta Billitteri personalmente (che ha rappresentato se stessa ex art. 86 c.p.c.), accogliendo il ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si ha così l'occasione per soffermarsi ancora una volta sulla controversa normativa prodotta negli anni 2020/2022.

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 4-sexies del Decreto legge n. 44 del 2021 convertito con Legge n. 76/2021, che, nonostante la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza al 31.03.2022 e la fine della "FantaPandemia" (come ironicamente la definisce la scrivente autrice dell'articolo e del ricorso definito con la sentenza n. 1710/2023) da parte dell'OMS, produce, ancora oggi, i suoi illogici effetti comminando una sanzione amministrativa di Euro 100,00 ai cittadini italiani ed agli stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del 15.06.2022 senza avere iniziato o concluso il ciclo vaccinale primario anti-Covid 19.

Esaminiamo, pertanto, la sentenza n. 1710/2023 (estratto sotto allegato) ed i motivi di illegittimità riconosciuti dal decidente che possono fornire spunti di riflessione utili nei giudizi di opposizione agli avvisi di addebito ancora pendenti.

Illegittimità dell'intimazione a pagare durante il periodo di sospensione

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E' proprio la sospensione dei pagamenti disposta con L. 199/2022 fino al 30 giugno 2023 (oggi prorogata) alla base del primo motivo di illegittimità dell'avviso di addebito.

Rileva il Giudice di Pace che la "intimazione di pagare la sanzione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (23.4.2023) è illegittima perché disposta con un atto notificato nel periodo di sospensione".

A tal proposito, si ricorda l'ulteriore slittamento dei termini del pagamento delle multe al 30.06.2024 previsto dal DL Omnibus pubblicato col n. 51 nella Gazzetta Ufficiale 108 del 10 maggio 2023 che, all'art. 3, comma 6, ha rinviato il termine che era stato approvato con le misure Covid del DL 162/2022.

Sanzione amministrativa solo tramite legge

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Solo una legge può fissare una sanzione amministrativa secondo il principio di legalità sancito dall'art. 1 L. 689/1981.

Il giudice di pace ha, altresì, dichiarato illegittimo il trasferimento all'Agenzia delle Entrate della competenza ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto, ai sensi dell'art. 4 sexies D.L. 44/21, organo funzionalmente competente è il ministero della Salute.

E' stato, pertanto, violato il principio di legalità di cui all'art. 1 L. 689/81.

Procedimento sanzione amministrativa: non rispettate le fasi previste

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Infine, l'ultimo motivo di accoglimento del ricorso fa riferimento alle diverse fasi del procedimento di applicazione di una sanzione che si distinguono in: accertamento della violazione (atto di accertamento), contestazione ed irrogazione della sanzione.

Nel caso di specie, il decidente riconosce che le fasi del procedimento amministrativo non sono state rispettate e che "la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito… costituisce un eccesso di potere e un vulnus al diritto di difesa del destinatario".

Pertanto, non è stata data la possibilità alla ricorrente di conoscere il prodromico atto di accertamento ed è stata effettuata una "commistione tra la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione".

Eccesso di potere

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La dichiarazione del giudice di pace di eccesso di potere da parte del ministero della Sanità è un valido motivo per il prosieguo delle azioni davanti gli organi competenti per l'accertamento di un eventuale danno all'Erario e violazione del Regolamento sulla Protezione dati.

I motivi di illegittimità dichiarati potranno essere rilevati nei casi ancora pendenti davanti ai giudici di Pace in Italia e, pertanto, la sentenza n. 1710/2023 costituisce un valido precedente da richiamare ai fini di un esito favorevole della controversia.


La sentenza resta a disposizione dei Colleghi Avvocati e di tutti coloro che ne faranno richiesta all'indirizzo: elisabillitteri@virgilio.it

A cura dell'Avv. Elisabetta Billitteri del Foro di Palermo

Scarica pdf estratto Gdp Palermo 1710/2023

Foto: 123rf.com
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