Il CNF ricorda i criteri per determinare la sanzione disciplinare e ribadisce che la resipiscenza e il buon comportamento dell'incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione

Illecito disciplinare e buon comportamento dell'avvocato

La resipiscenza e il buon comportamento dell'incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione comminata all'avvocato per l'illecito disciplinare. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 254/2022 (sotto allegata) pubblicata sul sito del Codice deontologico l'8 maggio 2023.

In particolare, ha affermato il CNF, "la sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l'incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta".

Criteri per la determinazione della sanzione disciplinare

Ad ogni modo, spetta agli organi disciplinari, ricorda ancora il CNF, nella sentenza n. 245/2022 (sotto allegata), il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.

La determinazione della sanzione disciplinare, chiarisce il Consiglio, "non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista".

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