Per la Cassazione, in presenza di preventivo sottoscritto dal cliente il giudice deve motivare una diversa liquidazione

Compenso avvocato e preventivo firmato

Il giudice non può liquidare una cifra inferiore al preventivo firmato dal cliente. Così la Cassazione nell'ordinanza n. 12105/2023 (sotto allegata) decretando il successo per il ricorso dell'avvocato che si era visto liquidare dal giudice un compenso più basso rispetto alla cifra indicata nel preventivo sottoscritto dal cliente per l'attività prestata in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile.

Per la S.C., l'avvocato ricorrente ha ragione a denunciare che il tribunale non aveva dato conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto congruo il compenso versato dall'assistita e privi di valenza probatoria i preventivi accettati e sottoscritti dalla stessa, immotivatamente riconoscendo un importo notevolmente inferiore rispetto a quello concordato.

Il giudice di merito infatti, secondo il Palazzaccio, si è limitato "a ritenere congrue le somme versate, senza in alcun modo dar conto delle soluzioni accolte e delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le deduzioni difensive della ricorrente già con riferimento all'attività stragiudiziale. Analogamente, per l'attività giudiziale, ha riconosciuto un importo pari alle spese processuali liquidate dal giudice, senza stabilire se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l'applicazione di ogni altro criterio (art. 2333, comma 1, c.c.; Cass. 21235/2009; Cass. 17222/2011; Cass. 1900/2017; Cass. 14293/2018)".

Nè tantomeno dalla sentenza è possibile trarre il diverso criterio effettivamente impiegato ai fini della liquidazione. Da qui l'accoglimento del ricorso.

Scarica pdf Cass. n. 12105/2023

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