Avv. Roberto Cataldi |

Esdebitazione: ammessa anche per i fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore della riforma

Con decreto del 21.03.2007 il Tribunale di Piacenza segue l'orientamento che ritiene ammissibile l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, previsto dall'art. 142 L.F. ed introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali, anche per i fallimenti definiti prima del 16 luglio 2006 – data di entrata in vigore della riforma medesima.
Il Tribunale di Piacenza parte dal presupposto che il procedimento di esdebitazione, così come quello di riabilitazione, entrambi aventi sostanzialmente la medesima funzione, devono considerarsi pendenti fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi. E dunque devono ritenersi pendenti, in relazione alla possibilità di presentare domanda di esdebitazione, anche i procedimenti fallimentari chiusi prima del 16.07.2006.
Il Tribunale di Piacenza procede quindi ritenendo non applicabile all'istituto in oggetto l'art. 150 del D.Lgs n. 5/06 (disciplina transitoria) che prevede che “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definiti secondo la legge anteriore”. E ciò in quanto il predetto articolo risulta essere applicabile alla sola procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento, formazione dello stato passivo, riparto finale, chiusura del fallimento) rimanendo escluso tutto ciò che si potrebbe verificare, in via eventuale, successivamente alla chiusura.
Pertanto, per quanto riguarda i fallimenti chiusi antecedentemente all'entrata in vigore della riforma fallimentare, ritenuto il procedimento di esdebitazione pendente fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi e ritenuta la non applicabilità dell'art. 150 D.Lgs n. 5/06, che impone l'applicazione della legge anteriore per le procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il ricorso, volto ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione può essere presentato, ai sensi dell'art. 143 L.F., entro l'anno successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina (16 luglio 2006).
Il Giudicante aggiunge che una simile interpretazione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione nella vigenza della precedente normativa e coloro che non possono più proporre istanza di riabilitazione, essendo stato tale istituto abrogato e sostituito con quello dell'esdebitazione; occorre infatti considerare che i presupposti richiesti sono sostanzialmente simili per entrambi gli istituti.
Il Tribunale di Bolzano, in direzione contraria, ritenendo applicabile l'art. 150 del D.Lgs n. 5/06 anche ai procedimenti di esdebitazione, in quanto quest'ultima avente natura eccezionale e dunque non oggetto di interpretazione analogica, con ordinanza del 20.12.2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma perché in contrasto con l'art. 3 della Cost. sotto i seguenti profili: 1 - Per irrazionalità dell'istituto della esdebitazione, così come formulato, perché viene violato il principio di eguaglianza senza alcuna razionale giustificazione, senza che si possa individuare un criterio sostanziale che superi il dato formale costituito dai destinatari quali “imprenditori falliti”; 2 - Per la irrazionalità di privilegiare i soli grossi imprenditori, ignorando le più gravi esigenze dei piccoli imprenditori e dei debitori non imprenditori; 3 - Per la disparità di trattamento creata fra imprenditori il cui fallimento sì è chiuso dopo l'entrata in vigore della legge e gli imprenditori il cui fallimento si è chiuso anteriormente. In ultimo, occorre rilevare che è all'esame del Governo il testo correttivo del D.Lgs 5/2006 che prevede l'estensione dell'Istituto dell'esdibitazione anche alle procedure pendenti al 15 luglio 2006 (entrata in vigore della riforma). Tuttavia nessun cenno circa la possibilità di usufruire del beneficio dell'esdebitazione anche per i soggetti, persone fisiche, dichiarati falliti e la cui procedura si sia chiusa prima dell'entrata in vigore della riforma.
Bisogna pertanto prendere atto che la voluntas legis sia proprio quella di escludere dall'istituto dell'esdebitazione i fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore della riforma. Acquisiscono dunque particolare significato i dubbi di legittimità costituzionale relativi al limite temporale sollevati dal Tribunale di Bolzano e dalla prevalente Dottrina.

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Vedi la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Domenico Antonio Tucci, Presidente
Dott. Giovanni Picciau Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice reI.
Nel procedimento instaurato da:XXXXXX avente ad oggetto la richiesta di
esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 25.8.2006;
letto il parere del curatore e del comitato dei creditori;
dato atto che il fallimento e stato chiuso in data 20.12.2000 e quindi prima dell'
entrata in vigore della riforma;
rilevato che nel caso di specie il problema concreto è quello relativo all'
applicabilità dell' esdebitazione (c.d. fresh start) ai fallimenti "chiusi" prima
dell' entrata in vigore della novella che ha introdotto l'istituto di cui si chiede
l'applicazione;
rilevato che la questione teorica deve essere affrontata sotto un duplice punta di
vista:
1) quale sia in astratto il regime transitorio da applicare alla disciplina
dell'esdebitazione (art. 150 o art. 153 D.Lgs. n. 5/06);
2) se la disciplina sostanziale dell'esdebitazione (art. 142 l.f.), ma il
riferimento e anche alla disciplina processuale (artt. 143, 144 l.f.), sia in
concreto compatibile con i fallimenti che siano stati disciplinati dalla disciplina
previgente.
Quanto al primo problema si osserva che questo Tribunale ha gia avuto modo di
precisare la portata applicativa dell' art. 150 del decreto legislativo n. 5/06 ove
si dispone che: "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di
concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti
alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.";
ritenuto che trattandosi di procedura di esdebitazione, avente - sostanzialmente -
la medesima funzione della riabilitazione, e che pertanto, la stessa deve
considerarsi "pendente" fino a quando sia ancora possibile richiedere la
riabilitazione o l'esdebitazione;
che, pertanto, devono considerarsi ancora "pendenti" - limitatamente a tale aspetto
- anche i procedimenti fallimentari gia chiusi prima del 16 luglio 2006;
che pertanto la procedura di esdebitazione può essere richiesta anche con
riferimento alle procedure già chiuse al momento dell' entrata in vigore della nuova
disciplina fallimentare (16 luglio 2006);
che, tale soluzione appare corretta anche aderendo ad altra interpretazione, secondo
cui l'articolo 150 citato non appare applicabile alla procedura di esdebitazione,
con la conseguenza che il concetto di "definizione" della procedura debba essere
limitato alla sola procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento, formazione
dello stato passivo, riparto finale, chiusura del fallimento), escludendosi tutto
ciò che si può verificare - peraltro in modo eventuale - dopo la chiusura;
che pertanto secondo tale soluzione l'articolo 150 citato non si applicherebbe
all'istituto dell'esdebitazione che sarebbe, invece, regolato dall' articolo 153 D.
Lgs. N. 5/06, con conseguente applicabilità dell' istituto a tutte le procedure,
aperte o chiuse a decorrere dal 16 luglio 2006;
che tale soluzione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro
che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione (nella vigenza del
R.D. 16 marzo 1942 n. 27) e coloro che, non possono più proporre istanza di
riabilitazione essendo state tale istituto abrogato dal legislatore della novella,
(non avendo potuto costoro - senza loro colpa - proporlo precedentemente essendo ciò
impossibilitati per la previsione dell' articolo 143 n 3) nella vecchia formulazione
(occorreva, infatti, fornire la prova di aver tenuto "buona condotta" per almeno
cinque anni);
ritenuto - inoltre - che il termine dell'annualità, previsto dall' articolo 143
legge fallimentare nella nuova formulazione deve intendersi decorrente dalla entrata
in vigore della nuova disciplina, e quindi dal 16 luglio 2006;
ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del
debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata
dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento già
chiuso all'entrata in vigore della novella deve trovare applicazione, alla luce
delle considerazioni sopra espresse, la disciplina dell'esdebitazione, non potendo
più trovare applicazione quella relativa alla "riabilitazione";
che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per
l'applicazione dell'istituto in cui sono previsti presupposti sostanzialmente simili
a quelli previsti per l'applicazione dell'istituto della riabilitazione, con l'unica
eccezione del n. 4 dell'art. 142 l. fall., con cui si richiede che il fallito non
abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
che tale difformità - del tutto marginale - non appare idonea a rendere
inapplicabile l'istituto dell'esdebitazione a fallimenti già chiusi nella vigenza
della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27;
dato atto che le altre condizioni previste dall'art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e
6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta
fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;
che nel caso di specie - alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal
comitato dei creditori (seppure a maggioranza) sussistono i presupposti teorici per
dichiarare l'esdebitazione di XXXXXXX;
che peraltro va osservato come nel caso di specie l'istante sia stata condannata per
bancarotta fraudolenta documentale, come si ricava sia dal certificato penale che
dalla sentenza acquisita d'ufficio;
pertanto ricorrendo una causa preclusiva prevista dall' art 142 n. 6 1.f. l'istanza
deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di esdebitazione presentata da XXXXXX per mancanza dei requisiti
di cui all' art. 142 n. 6 L.F.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Piacenza, 21 marzo 2007
Il Giudice Relatore
Il Presidente




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