Un imprenditore che è stato dichiarato fallito prima della riforma del 2006 ha diritto a richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale. E' quanto stabilisce una sentenza
della prima sezione penale della Cassazione (la n. 308/2010) che nella parte motiva evidenzia come, in base alle norme attuali, sarebbe impossibile, per tali soggetti ottenere la riabilitazione. Se infatti il fallimento è stato chiuso prima della riforma l'imprenditore si troverebbe impossibilitato ad accedere all'istituto della riuabilitazione giacchè questa possibilità è stata sostituita dall'art. 128 del decreto legislativo n.5/06 dall'istituto dell'esdebitazione. La Corte fonda la propria decisione sulla necessità di trovare una soluzione interpretativa "costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento".

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