Con comunicazione del 20 aprile 2023 la Banca d'Italia illustra gli Orientamenti che intende seguire nell'azione di vigilanza sul comparto del credito rotativo che viene concesso attraverso le carte revolving

Cos'è il credito rotativo

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Il credito rotativo permette il pagamento dilazionato delle spese effettuate. Si tratta di una forma di finanziamento a scadenza indeterminata che consente al cliente di utilizzare una somma di denaro equivalente al fido concesso, in una o più soluzioni; l'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente si ripristina man mano che egli paga le rate a titolo di rimborso del capitale. La scadenza e l'importo delle rate sono convenuti tra le parti e sono modificabili nel corso del rapporto.

In alternativa, il rimborso può avvenire in modalità ordinaria, cioè in un'unica soluzione con addebito differito a una data successiva e senza interessi.

Tale finanziamento può essere associato ad una carta di credito "revolving" attraverso la quale si usufruisce del fido.

Come è emerso negli anni, non sempre il cliente che, nella maggior parte dei casi, è un consumatore, riesce a comprendere con la dovuta chiarezza i costi della carta revolving e spesso non è consapevole del fatto di dover pagare un tasso di interesse sulle rate, le spese di gestione che sono elevate e gli interessi passivi in caso di mancato rimborso del debito.

Pertanto, la Banca d'Italia già nel 2010 (comunicazione n. 4 del 20 aprile 2010) aveva richiamato l'attenzione di tutti gli operatori attivi nel comparto delle carte di credito revolving sulla necessità di assicurare comportamenti improntati a canoni di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e in linea con il quadro regolamentare applicabile.

Tuttavia, dall'attività di controllo, ispettiva e a distanza, sono emerse disomogeneità nell'interpretazione delle norme che disciplinano la materia, criticità nel governo e nel controllo del prodotto e debolezze nelle modalità di offerta e di collocamento dello stesso.

La normativa che disciplina le carte revolving

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L'offerta di carte revolving e, più in generale, di credito rotativo ai consumatori, in primo luogo, soggiace alla normativa europea del credito al consumo dettata dalla Direttiva 2008/48/CE, come recepita dal Titolo VI, Capo II, del Testo Unico Bancario (TUB). Per la carta revolving, poi, si applica anche il Capo II-bis del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, nonché il D.lgs. 11/2010 in tema di diritti e obblighi delle parti in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

Vi è, poi, la normativa secondaria costituita dalle disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza, che si applica anche in fase precontrattuale.

Il governo e i profili organizzativi

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Per garantire una maggiore attenzione degli intermediari alla tutela dei diritti dei clienti, la Banca d'Italia con la comunicazione in esame (sotto allegata) indica i princìpi e le regole applicabili, descrive le criticità riscontrate nell'attività di vigilanza e, evidenziandole opportunamente in riquadri separati, le prassi che si attende che gli intermediari seguano per il futuro.

In primo luogo, la Banca d'Italia affronta il problema del governo e dei profili organizzativi. Per ridurre il rischio di sovraindebitamento e di vendita di un prodotto non adeguato, non coerente e non utile per il cliente, l'Autorità di vigilanza invita gli operatori ad adottare una normativa interna uniforme relativa alla gestione del credito rotativo.

Essi devono predisporre procedure tali da garantire che la commercializzazione dei prodotti venga effettuata da operatori competenti e adeguatamente formati sulle caratteristiche del credito rotativo e sulle problematiche ad esso connesse. Gli operatori, che devono essere sottoposti a controlli interni, devono essere formati e aggiornati affinchè possano informare il cliente, in ogni fase del rapporto, in modo compiuto sulle caratteristiche, sui rischi e i costi connessi ai vari prodotti.

Le condotte operative

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La seconda sezione della comunicazione indica, invece, le condotte operative da adottare per garantire la massima trasparenza e chiarezza degli annunci pubblicitari e della documentazione precontrattuale e contrattuale.

Inoltre, la comunicazione in esame stabilisce regole uniformi per la valutazione del merito creditizio e la gestione delle situazioni di difficoltà. In particolare, gli intermediari, in fase di collocamento, devono considerare nella valutazione del merito di credito i complessivi impegni finanziari del cliente al quale deve essere data la possibilità di scegliere, oltre al rimborso rateale che è più oneroso, anche il rimborso con scadenza differita.

In caso di difficoltà del cliente nel rimborso delle rate, l'operatore deve dare la possibilità di rispettare i termini di pagamento attraverso la rinegoziazione della rata, della durata del finanziamento o di altre condizioni, senza addebitare ulteriori oneri. Se l'operatore attiva il recupero del credito, anche per il tramite di agenzie esterne, è necessario che agisca con correttezza e proporzionalità, calibrando l'azione in base all'evoluzione dell'inadempienza.

La Banca d'Italia ribadisce, poi, la necessità che il cliente sia sempre compiutamente informato circa le condizioni contrattuali e le eventuali modifiche unilaterali in corso di rapporto, con particolare riferimento alle proposte commerciali che prevedano tassi e/o servizi più favorevoli rispetto a quelli contrattualizzati.

I controlli interni

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Infine, l'Autorità di vigilanza ritiene sia buona prassi predisporre adeguati controlli anche sui canali di distribuzione indiretti del credito rotativo, per verificare che siano rispettate le norme primarie e secondarie. Inoltre, è opportuno svolgere indagini sull'attività dei canali di distribuzione indiretti, ad esempio, anche mediante esercizi di mystery shopping e telefonate a campione per verificare la comprensione del prodotto da parte dei clienti.

Gli intermediari devono comunicare alla Banca d'Italia l'intervenuta adozione di piani organizzativi aderenti alle regole finora esaminate, nei tempi più rapidi possibili e, comunque, entro il 2023.

Dott.ssa Alfonsina Biscardi

Consulente per le attività degli studi legali

a.biscardi@tesiindiritto.com

www.tesiindiritto.com

Scarica pdf comunicazione Banca d'Italia

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