Per la Cassazione, l'obbligo di procedere alla demolizione del manufatto abusivo si trasmette anche in via ereditaria

Demolizione manufatto abusivo ed eredità

L'obbligo di procedere alla demolizione del manufatto abusivo si trasmette anche in via ereditaria. Così la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 16141/2023 (sotto allegata).

La vicenda approdata innanzi al Palazzaccio ha per protagonisti gli eredi di soggetti condannati per i reati ex artt. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985, 1-sexies legge n. 431 del 1985, 734 cod. pen., perché, in qualità di proprietari, avevano realizzato, in assenza di concessione edilizia e di ogni autorizzazione, in area sottoposta a vincolo ambientale, un immobile di un piano di 91 mq., oltre a verande, scale e recinzioni.

Gli eredi sostenevano che il tribunale aveva errato nel ritenere che i ricorrenti avessero acquistato l'immobile mortis causa. La zona su cui insisteva l'immobile abusivo era stata a loro dire interessata da occupazioni abusive del terreno, di proprietà di terzi, in seguito oggetto di più edificazioni. Inoltre, l'immobile de quo, come gli altri, era «sconosciuto ai pubblici registri immobiliari». Nel caso esaminato, la successione dei genitori non avrebbe avuto - altresì - alcun bene da trasferire; non vi sarebbe stato un testamento che abbia disposto sull'immobile abusivo né i ricorrenti avrebbero ereditato o acquisito il possesso dell'immobile. Per l'assenza di beni, non avrebbero potuto neanche rinunciare all'eredità. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici, non vi era stato alcun acquisto iure hereditatís dell'immobile abusivo, non avendo ereditato alcunché.

Per gli Ermellini, però, il ricorso è infondato.

Risulta anche dall'istanza di incidente di esecuzione che nei confronti dei genitori dei ricorrenti era stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. contenente l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. È, dunque, incontestata la qualità di eredi dei ricorrenti stessi.

E' errato inoltre, rilevano da piazza Cavour, che "l'immobile abusivo non possa rientrare nell'asse ereditario e che non si trasmetta iure hereditatis, in base alla argomentazione per cui l'immobile, essendo abusivo, sarebbe «sconosciuto» ai registri immobiliari ed inidoneo a far parte dell'asse ereditario". L'immobile, nel caso di specie, infatti "ha una sua chiara consistenza" e non è un "immobile fantasma, ma una cosa già oggetto di diritto di proprietà con le dimensioni ben descritte nell'imputazione della sentenza".

Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (cfr. Sez. U Civili, n. 25021 del 16/04/2019), "l'immobile abusivo oggetto di demolizione è parte dell'asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia", che nel caso in esame non risulta effettuata.

L'ordinanza impugnata, che ha confermato l'ingiunzione a demolire nei confronti degli eredi dei soggetti condannati per i reati edilizi, ha dunque "correttamente ritenuto - conclude la S.C. - che l'immobile sia parte del patrimonio ereditario di cui sono titolari i ricorrenti". Inoltre, "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell'ipotesi di acquisto dell'immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato".

Scarica pdf Cass. n. 16141/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: