La Cassazione chiarisce che non c'è nessun tetto al risarcimento per l'errore giudiziario che ha visto un uomo perdere tutto e ammalarsi dopo una condanna ingiusta

Risarcimento per errore giudiziario

Non c'è un tetto per il risarcimento del danno per l'errore giudiziario. Lo ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 16114/2023 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo che aveva perso tutto e si era ammalato dopo essere stato condannato ingiustamente per violenza sessuale.

Nella vicenda, l'uomo adiva il Palazzaccio avverso l'ordinanza con cui era stata accolta la domanda di riparazione di errore giudiziario, da lui formulata a seguito di proscioglimento in sede di revisione dal reato di cui all'art. 609 bis cod pen.

Deduceva, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma riconosciuta, in quanto, per effetto della detenzione, egli aveva sviluppato una serie di patologie, aveva interrotto la propria attività lavorativa, non riuscendo a trovare un'altra occupazione, anche per "l'eco che la vicenda aveva avuto sulla stampa e sui media locali", oltre a dover vendere l'immobile di famiglia per far fronte al pagamento del danno in favore della persona offesa dal reato di cui era stato accusato e da cui poi era stato scagionato.

Per gli Ermellini, le doglianze sono fondate.

È stato opportunamente chiarito, in giurisprudenza, anticipano infatti "che, ai fini della quantificazione della riparazione dell'errore giudiziario, non può applicarsi il parametro risultante dal rapporto tra tempo di detenzione e quantum dell'indennizzo che inerisce alla riparazione per l'ingiusta detenzione, in quanto la norma di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e la fissazione di un tetto massimo trova giustificazione solo con riferimento all'istituto di cui agli artt. 314 ss cod. proc. pen., nell'ottica del quale l'unico dato valutabile è la privazione della libertà personale, profilo caratterizzato dall'invariabilità mentre la pluralità e complessità dei dati da valutare nella prospettiva della riparazione dell'errore giudiziario, che deve tener conto di tutte le conseguenze familiari e personali, non è compatibile con un'analoga fissazione di un massimo liquidabile (Sez. 4, n. 532 del 21/4/1994, Rv. 198308)".

Per cui, occorrerà fare riferimento, chiariscono ancora i giudici della quarta sezione penale, "ai parametri relativi alla durata dell'eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, espressamente indicati dall'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., includendo nell'area della risarcibilità in primo luogo il danno patrimoniale, nel quale è da ricomprendersi il danno da perdita di chance, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo in termini economici (Sez. 4, n. 24359 del 23/2/2006, Rv. 234611), come l'avvio di un'attività lavorativa. Occorre poi risarcire il danno non patrimoniale e, nell'ambito di quest'ultimo, il danno biologico, quello morale e quello esistenziale, trattandosi di differenti e autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale (Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, cit.)".

Dunque rientrano certamente "nell'area della risarcibilità il danno biologico e il danno alla salute, che non devono necessariamente essere liquidati mediante applicazione dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari (Sez. 4, n. 22444 del 19/3/2015; Sez. 4, n. 7787 del 4/11/2015)".

Nel caso in esame, concludono dalla S.C. annullando l'ordinanza impugnata con rinvio, "non può ritenersi che il giudice a quo abbia fatto buon governo di tali consolidati principi".

Scarica pdf Cass. n. 16114/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: