Per la Cassazione, non scatta la nullità se l'avviso di udienza non viene notificato al difensore di fiducia successivamente incaricato. Spetta all'imputato informare il nuovo avvocato

Notifica avviso di udienza

Non scatta la nullità se l'avviso d'udienza non è stato notificato al difensore di fiducia incaricato successivamente. Spetta, infatti, all'imputato informare il nuovo avvocato dell'avvenuta notificazione. Così la Cassazione nella sentenza n. 15407/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il Tribunale di sorveglianza di Milano, a seguito del decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento terapeutico reso dal Magistrato di sorveglianza, considerate le molteplici violazioni delle prescrizioni e la mancata adesione alle necessarie terapie, revocava la misura alternativa di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in precedenza concessa all'imputato. Il difensore adiva il Palazzaccio, deducendo la nullità dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in quanto non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di udienza, pur essendo stato nominato di fiducia dal suo assistito, con congruo anticipo, quindi, sulla data dell'udienza fissata davanti al Tribunale di sorveglianza.

Per gli Ermellini, il ricorso è infondato.

La S.C., infatti, richiama e ribadisce in merito il consolidato principio secondo il quale "l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza medesima e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria" (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 24630 del 26/3/2015).

Pertanto, concludono i giudici, "in caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell'avviso di udienza, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data".

Il richiamato principio è stato correttamente applicato nel caso di specie, per cui il ricorso è rigettato.

Scarica pdf Cass. n. 15407/2023

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