Per la Corte d'Appello di Bologna, il giudice può disporre il collocamento dei figli uno presso il padre e l'altro presso la madre

Collocamento figli

Il giudice può disporre il collocamento di un figlio presso il padre e di un altro presso la madre. E' quanto ha deciso la Corte d'Appello di Bologna (sentenza del 7.2.2023 sotto allegata).

La vicenda riguardante una separazione giudiziale molto conflittuale, culminava con la collocazione dei figli presso il padre e diritto di visita della madre, disposto con un preciso calendario, nonché con l'obbligo di mantenimento da parte del marito alla moglie e per quest'ultima l'obbligo di corrispondere un contributo mensile al marito per il mantenimento dei figli minori.

La questione approdava innanzi alla Corte d'Appello, davanti alla quale il marito chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, la revoca del mantenimento alla stessa e l'affido esclusivo dei figli. In merito, l'uomo denunciava che uno dei figli era divenuto nel frattempo maggiorenne, il secondo invece non pernottava mai dalla madre per via della frequenza della stessa con un nuovo compagno (nonostante il divieto di frequentazione alla presenza dei bambini), mentre il figlio più piccolo si recava regolarmente dalla mamma anche oltre il calendario previsto in sentenza.

L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva dal canto suo, oltre ad una modifica della corresponsione del contributo al mantenimento, anche l'affido condiviso dei due figli minori, con prevalente collocazione presso di sé, "ritenendo che il regime di visita dei due figli minori fosse divenuto ormai superato, in considerazione della loro età, rappresentando piuttosto l'opportunità di una frequentazione paritaria ed alternata con ciascuno dei genitori".
La Corte d'appello procedeva innanzitutto al rigetto della richiesta di addebito della separazione, confermando la pronuncia di primo grado. Quanto all'affido dei figli minori, il giudice rilevava che già dalla disposta CTU era emersa una conflittualità tra i genitori che rischiava di compromettere la loro capacità genitoriale e che non era scemata negli anni. Per cui l'apporto dei Servizi Sociali, era ancora indispensabile per assicurare ai minori una crescita equilibrata.
Tuttavia, per il giudice del gravame, era da accogliere la richiesta della madre di regolare diversamente la collocazione e il regime di visita dei figli minori, "in modo coerente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti". Ciò in linea peraltro con quanto suggerito dai servizi sociali affidatari che avevano chiesto di valutare l'opportunità di "scindere il percorso educativo e relazionale dei due fratelli".

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