Il Consiglio Nazionale forense afferma che il praticante non può essere sanzionato per l'attività svolta oltre i limiti se ha solo ascoltato il proprio dominus

Praticanti avvocati: limiti del patrocinio sostitutivo

Non può essere sanzionato il praticante avvocato che presenzi in un'udienza davanti al Tar, esorbitando dunque dai limiti del patrocinio sostitutivo, se ha solo ascoltato il proprio dominus. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 201/2022 depositata il 13 marzo 2023 (sotto allegata).

L'art. 41, co. 12, L. n. 247/2012, innovando rispetto alla previgente disciplina, ricorda il Collegio, "prevede che il praticante possa svolgere attività per una durata di cinque anni e senza limiti territoriali ma esclusivamente in sostituzione del proprio dominus e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge, tra cui non è previsto il TAR ma esclusivamente il Tribunale ordinario ed il Giudice di pace (con diversi limiti a seconda che si tratti di cause civili o penali)".

Tuttavia, sentenzia il CNF, "non è responsabile deontologicamente e non può pertanto essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del proprio dominus, abbia sostituito quest'ultimo all'udienza di un processo che esorbiti i limiti di competenza dettati dalla legge in tema di patrocinio sostitutivo, ove si accerti l'assenza dell'elemento psicologico".

Nel caso di specie, il praticante aveva sostituito il proprio dominus in una udienza dinanzi al TAR su delega scritta del dominus stesso. Il CNF, ritenuto accertato il metus reverentialis del praticante nei confronti del proprio "maestro", ha escluso la presenza dell'elemento psicologico dell'illecito, pur nella sua configurazione quale suitas, ed ha conseguentemente assolto il praticante, anche in adesione al principio del favor rei.

Scarica pdf Cnf n. 201/2022

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