Per gli Ermellini, è nulla in modo insanabile la sentenza senza lettura del dispositivo

Nullità sentenza senza lettura del dispositivo

E' nulla in modo insanabile la sentenza senza lettura del dispositivo. Lo ha deciso la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 5197/2023 (sotto allegata) pronunciandosi su una vicenda relativa ad una opposizione a sanzioni amministrative, relativa nello specifico, ad un verbale per violazione dei limiti di velocità. Perdendo nel merito, il ricorrente adiva il Palazzaccio, contestando tra l'altro, la definizione del giudizio da parte del tribunale senza dare lettura del dispositivo della sentenza, pur essendo la controversia sottoposta al rito lavoro.

Per la S.C. sussiste la violazione denunciata. Infatti, premettono i giudici, "a differenza della disciplina contemplata dall'art. 23 della L. 689/1981, come modificato dall'art. 26 del D.LGS. 40/2006, che prevedeva l'applicazione del rito ordinario - anche in appello - al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Cass. s.u. 2907/2014; Cass. 24587/2018; Cass. 24386/2018), gli artt. 6 e 7 D.LGS. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada sono sottoposti al rito del controversie di lavoro, ove non diversamente previsto". Inoltre, "il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano gli artt. 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile".

Per cui, il "richiamo in blocco" alle disposizioni processuali del rito lavoro conferma, secondo la S.C., "che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione". Ne consegue che il Tribunale, pronunciando sull'appello, era tenuto a definire la causa mediante lettura del dispositivo. Tale adempimento, ricordano ancora da Piazza Cavour, nei giudizi regolati dal rito lavoro, "è imposto a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione".

Pertanto, accolto il primo motivo di ricorso e senza entrare nel merito delle altre censure, che vengono assorbite, la sentenza è cassata con rinvio al tribunale per nuovo giudizio.

Scarica pdf Cass. n. 5197/2023

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