Legittima la presenza dei dissuasori in condominio in quanto trattasi di dispositivi che vengono installati per ostacolare la sosta abusiva dei mezzi in certe aree o zone

Dissuasori per ostacolare la sosta selvaggia

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 265/2023 (sotto allegata) chiarisce che i paracarri autorizzati dal Comune e posizionati di fronte a un edificio condominiale hanno l'obiettivo di impedire la sosta selvaggia a vantaggio di tutti. Nessun interesse quindi per i condomini dell'edificio vicino a quello interessato dalla presenza dei dissuasori a chiedere l'annullamento dei relativi atti autorizzativi del Comune.

Vediamo perché il Tar è giunto a questa conclusione.

Il Comune autorizza l'installazione di sei paracarri in acciaio con funzione di dissuasori, proprio di fronte a un Condominio.

Alcuni soggetti ricorrono al Tar Lombardia in quanto facenti parte di un condominio vicino a quello interessato dai paracarri e con cui condivide il punto di accesso sullo stesso marciapiede.

Posizione che crea grave disagio anche a loro, basti pensare all'intralcio che tali dissuasori sono in grado di arrecare ad eventuali operazioni di soccorso.

Per il Tar però l'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti non merita tutela, in secondo luogo il motivo sollevato è manifestamente infondato. I dissuasori di sosta sono infatti dei dispositivi che vengono installati per impedire ai veicoli di sostare in determinare zone o aree. In sostanza gli stessi possono essere impiegati per ostacolare la sosta abusiva.

L'installazione dei dissuasori nel caso di specie ha infatti lo scopo unico di impedire la sosta selvaggia sul marciapiede di accesso, a vantaggio di tutti e non di alcuni a scapito di altri.

Scarica pdf Tar Lombardia n. 265/2023

Foto: 123rf.com
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