L'avvocato non può prestare assistenza in favore di uno solo dei coniuge nelle controversie familiari se in precedenza li ha assistiti entrambi, se viola questa regola è responsabile a livello disciplinare

Divieto di assunzione di incarico contro un soggetto già assistito

L'art. 68 del codice deontologico forense, al comma 4, dispone: "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi."

Viola quindi questa regola deontologica l'avvocato che prima assiste la coppia nel procedimento di separazione consensuale e poi nel procedimento di divorzio assiste solo la moglie contro il marito.

Questa la ragione per cui il CNF, nella sentenza n. 178/2022 (sotto allegata) conferma la decisione e la sanzione della censura comminata dal CDD competente. Vediamo in sintesi le ragioni di questa decisione.

L'ex cliente di un avvocato denuncia al COA a cui è iscritto il legale che il professionista si era occupato di assisterlo unitamente alla ex moglie nel procedimento di separazione consensuale. Poi però il legale aveva assistito solo la ex moglie nel procedimento intrapreso per la revisione dell'assegno di mantenimento e nel successivo giudizio di divorzio, senza la preventiva rinuncia a un precedente incarico in cui continuava a difendere i dei coniugi, anche se separati.

Nel difendersi l'avvocato afferma di essere stato in realtà autorizzato dal marito, suo conoscente, a difendere la ex moglie in via esclusiva, facendo presente in ogni caso di aver rinunciato agli incarichi.

Il CDD di Cagliari, istruita la procedura disciplinare, commina all'avvocato la sanzione della censura. Il legale impugna quindi la decisione al CNF, chiedendo l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Il CNF però rigetta il ricorso e conferma la decisione del CDD in quanto: "la norma richiamata nel capo di incolpazione non consente digressioni interpretative, laddove il comma 4 dell'art. 68 CDF espressamente sancisce l'obbligo per il legale di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi in controversie di natura familiare, quando in precedenza li abbia assistiti entrambi."

Nel caso di specie la violazione dell'art. 68 è documentale, in quanto l'Avvocato ricorrente ha assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale e successivamente la sola ex moglie nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Scarica pdf CNF n. 178/2022

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